Corretta individuazione delle holding che possono beneficiare della speciale deduzione forfetaria degli interessi passivi, nei limiti del 96% del loro ammontare, riservata a banche, imprese di assicurazioni e altri operatori finanziari. Deducibilità piena, in via “temporanea”, per le società “immobiliari di gestione” e determinazione del regime Ires relativo agli interessi passivi applicabile alla disciplina del consolidato nazionale. Sono questi i temi principali contenuti nella Circolare 37/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate torna sul nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa introdotto dalla Finanziaria 2008, legge 244/2007, e successivamente modificato dalla manovra d’estate, dl 112/2008.
Per le holding vale il criterio della prevalenza - Nel caso delle holding che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, in società non creditizie o finanziarie, è il criterio di prevalenza che guida alla corretta individuazione del regime da applicare agli interessi passivi, forfetario o ordinario. In pratica, il regime forfetario si applica alle holding nel cui bilancio sono iscritte partecipazioni in società finanziarie in misura superiore al 50per cento dell’ammontare complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale.
La deducibilità di favore per le immobiliari di gestione - In particolare, il documento di prassi chiarisce che le “immobiliari di gestione”, la cui attività consiste principalmente nella locazione di immobili, beneficiano del regime “temporaneo” di deducibilità integrale degli interessi passivi. A condizione, spiega la circolare, che questi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca e sottoscritti per l’acquisto, o la costruzione, di immobili sia patrimoniali sia strumentali per natura comunque destinati ad attività locativa. Il mutuo ipotecario, inoltre, deve avere ad oggetto gli stessi immobili successivamente locati. Questo regime si applica anche se l’immobile è in leasing.
Consolidato a doppio perimetro - Nell’ambito della disciplina del consolidato fiscale nazionale, precisa il documento interpretativo, il nuovo regime degli interessi passivi stabilisce due diverse vie per la deducibilità dal reddito complessivo del gruppo nel caso coesistano, nella medesima fiscal unit, sia società industriali, soggette al regime ordinario, sia finanziarie per le quali vale la deduzione forfetaria. Ai due gruppi distinti, infatti, una volta individuati i sub-consolidati, saranno applicati i rispettivi regimi, ordinario o speciale, previsti dalla norma per la deduzione degli interessi passivi.