Chiarimenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda gli obblighi di aziende di nuova costituzione: il D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106, ovvero il nuovo correttivo al Testo Unico sulla sicurezza, definisce i tempi che differiscono tra la valutazione dei rischi e la elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
L'art. 18 del D. Lgs. 106/2009 sostituisce l'art. 28 co. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e specifica che le nuove aziende devono provvedere immediatamente alla valutazione dei rischi, mentra detta il termine di 90 giorni per la redazione del dvr. L'omissa redazione dovrebbe rientrare tra le infrazioni dell'art. 29 co. 1 sanzionate ai sensi dell'art. 55 con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2500 a 6400 euro.
Si ribadisce inoltre nel correttivo la responsabilità degli obblighi in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza che deve provvedere ad elaborare il dvr non necessariamente con un formato standard in 'formato fotocopia' ma individuandone semplicemente la maniera più chiara ed efficace.