Lo scudo mette al riparo dall’inversione dell’onere della prova in base alla quale il contribuente deve dimostrare che le attività detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale. Inoltre, l’emersione è ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute all’estero per il tramite di trust.
Sono alcune delle novità contenute nella circolare n. 43/E di oggi, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, con cui le Entrate dettano le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione.
In particolare, l’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Inoltre, l’emersione è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.
Possibilità di accedere allo scudo anche per le Cfc, con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo.
Tra le novità, anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di società di capitali, nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus.
Il testo della circolare n. 43/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia. Su FiscoOggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.