La Puglia rientra tra le regioni che fanno parte delle aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento in attuazione del decreto ministeriale 13 novembre 2008 (art. 1). Da ciò deriva, come peraltro indicato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, anche l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva uniforme e generalizzata del 25%.
Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati si può beneficiare degli incentivi economici di cui all'art. 59, co. 3 del D. Lgs 276/2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume. Ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 tra cui la Puglia.
Inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%:
1. l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
2. L’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
3. Il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
Per ulteriori approfondimenti consultare la Circolare Inps n 74 del 19-5-2006.
(FRANCESCA MAGGIULLI)