Venerdì, 22 Novembre 2024

Contratti di Inserimento, ok in Puglia per il 2008



Contratti di Inserimento, ok in Puglia per il 2008

La Puglia rientra tra le regioni che fanno parte delle aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento in attuazione del decreto ministeriale 13 novembre 2008 (art. 1). Da ciò deriva, come peraltro indicato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, anche l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva uniforme e generalizzata del 25%.

Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati si può beneficiare degli incentivi economici di cui all'art. 59, co. 3 del D. Lgs 276/2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume. Ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 tra cui la Puglia.

Inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%: 
   1. l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto; 
   2. L’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; 
   3. Il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

Per ulteriori approfondimenti consultare la Circolare Inps n 74 del 19-5-2006.

(FRANCESCA MAGGIULLI)

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