La Riforma delle Camere di Commercio è entrata in vigore dal 12 marzo 2010 introducendo un significativo rafforzamento della capacità di azione delle stesse, in materia di internazionalizzazione e promozione all’estero delle aziende italiane, in raccordo con le strategie del Governo, semplificazione per le attività delle imprese e promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Con il Decreto legislativo 25 febbraio 2010, n.23 è stata attuata infatti la delega contenuta nell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il decreto legislativo cambia la disciplina delle 105 camere di commercio italiane che esercitano funzioni di supporto e di promozione a favore del sistema imprenditoriale, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni.
Si introducono inoltre meccanismi per assicurare una maggiore efficienza, riduzione dei costi da parte delle Camere di commercio e ridefinizione del sistema della vigilanza.
Con il decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 23 è stata attuata la delega contenuta nell’art. 53 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il decreto legislativo cambia la disciplina delle 105 camere di commercio italiane che esercitano funzioni di supporto e di promozione a favore del sistema imprenditoriale, nonché funzioni loro delegate dallo Stato e dalle Regioni.
Queste le novità di maggiore rilievo:
1) Introduzione di meccanismi volti ad assicurare un aumento dell’efficienza e riduzione dei costi da parte delle camere di commercio:
- svolgimento di alcune funzioni obbligatoriamente in forma associata per le camere con meno di 40.0000 imprese iscritte;
- possibilità di costituire aziende speciali nel rispetto di criteri di equilibrio economico-finanziario;
- possibilità, nelle camere di commercio che non raggiungono un sufficiente equilibrio economico-finanziario, di avvalersi in forma associata e in regime convenzionale di un segretario generale titolare di un’altra camera di commercio;
- introduzione per le camere di commercio, Unioncamere e Unioni regionali del “Patto di stabilità” attraverso il quale gli enti stessi si assumono l’impegno per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, attraverso anche modalità compensative tra diverse tipologie omogenee di spesa.
- esclusione dell’istituzione automatica di nuove camere di commercio in conseguenza dell’istituzione di una nuova provincia e definizione delle condizioni in base alle quali tale camera può essere costituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; almeno 40.000 imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese delle camere di commercio interessate e condizioni economiche del territorio che assicurino il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.
2) Ridefinizione del sistema della vigilanza, individuando gli ambiti di esercizio di tale vigilanza:
- Attività amministrativo-contabile - possibilità di ispezioni congiunte tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Funzionamento degli organi- previsto in capo al Ministro dello sviluppo economico la possibilità di commissariare la camera di commercio nel caso in cui il consiglio non venga ricostituito entro termine della prorogatio dei sei mesi previsti dalla legge n. 273/2002, ma solo nei casi in cui tali ritardi non sono imputabili all’Amministrazione regionale (ES. concessione sospensiva da parte del TAR).
- Svolgimento dei compiti di interesse generale – introdotta accanto alla relazione del Ministro dello sviluppo economico al Parlamento anche una relazione che le unioni regionali devono presentare alle regioni relativamente alle attività svolte dalle camere di commercio in favore dell’economia locale.
3) Rafforzamento del ruolo dell’Unioncamere attraverso un più forte raccordo con le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti territoriali, con un ampio ruolo di coordinamento delle iniziative delle camere di commercio e la possibilità di cooperare a programmi delle amministrazioni centrali e delle Unioni regionali che diventano associazioni obbligatorie;
4) Introduzione del concetto di “sistema camerale”, di cui fanno parte le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali e le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
5) Vengono rese più trasparenti e verificabili le procedure per la costituzione dei consigli camerali, ne viene integrata la composizione con l’inserimento del rappresentante dei liberi professionisti e viene inserito un quarto parametro per il calcolo della rappresentatività delle organizzazioni, l’ammontare del diritto annuale versato dalle imprese per ciascun settore.
6) Viene qualificato la figura del segretario generale della camera di commercio, introducendo che l’iscrizione all’elenco avvenga previo superamento di un’apposita selezione nazionale per titoli e percorsi di formazione continua.
7) Viene modificato il sistema del diritto annuale eliminando il riferimento alle sezioni del registro delle imprese al fine di individuare diritti in misura fissa o commisurata al fatturato.