Essenziale l’invito al contraddittorio per la legittimità degli avvisi di accertamento da studi di settore. Il dialogo con il contribuente, infatti, è necessario per verificare la rispondenza dello studio al caso concreto. E’ questo uno dei chiarimenti forniti dalla circolare 19/E di oggi, in cui l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla centralità della fase del contraddittorio e su cosa accade in sede di contenzioso quando il cittadino rifiuta il dialogo con l’Amministrazione finanziaria, alla luce delle recenti pronunce delle sezioni Unite della Cassazione in tema di accertamento basato sui risultati degli studi di settore.
Emissione degli atti, il contraddittorio c’entra - Il contraddittorio riveste un ruolo centrale nel valutare l’applicabilità degli studi di settore perché consente all’Agenzia di rapportare alla concreta realtà economica la presunzione assunta dallo scostamento registrato grazie a questo strumento di ausilio dell’accertamento.
A sua volta l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a fornire in contraddittorio i propri chiarimenti, nel rispetto delle regole del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e cittadino.
Motivazione dell’avviso valida se la ragione del dissenso è messa a verbale - La motivazione dell’avviso di accertamento resta in piedi anche se non indica le ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi avanzati dal contribuente in sede di contraddittorio, a patto che siano comunque esplicitate dall’Ufficio e siano messe a verbale, o comunque ne siano desumibili.
Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la motivazione dell’atto di accertamento può basarsi solo sull’applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato.
Fisco e contribuente, a ciascuno il proprio onere della prova - In linea con le ultime pronunce delle Sezioni Unite su questo tema, all’Agenzia delle Entrate spetta l’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto (parametri/studi di settore) al caso concreto oggetto d’accertamento. Il contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche le presunzioni semplici, deve invece dimostrare l’esistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui si riferisce l’accertamento.