Domenica, 24 Novembre 2024

Sconti del Fisco ai raggi X, una circolare scioglie i dubbi dei contribuenti sulle agevolazioni Irpef



Sconti del Fisco ai raggi X, una circolare scioglie i dubbi dei contribuenti sulle agevolazioni Irpef

Bonus arredi a maglie larghe, 55% aperto anche al portone d’ingresso, mutuo prima casa agevolato anche se cambia l’intestazione e passa da un coniuge a entrambi, medicinali omeopatici con lo sconto Irpef anche senza il numero AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio) sullo scontrino. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 21/E di oggi, con cui l’Agenzia risponde alle domande dei contribuenti e detta istruzioni e condizioni per aggiudicarsi sconti e bonus fiscali, tra deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.

Casa, lo sconto sull’arredo prende il via coi lavori edilizi, non con le spese - E’ possibile fruire della detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche se il contribuente li ha comprati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell’abitazione. Per ottenere l’agevolazione, infatti, basta che l’acquisto dei beni agevolabili sia successivo alla data d’inizio dei lavori edilizi, indicata nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara. Ciò che conta, quindi, per avere lo sconto Irpef, è acquistare i beni agevolabili nel contesto dei lavori di ristrutturazione.

Non solo. La circolare chiarisce che il bonus arredi “resiste” anche se il contribuente vende la casa ristrutturata. La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, infatti, riconosciuta fino a un limite di spesa di 10mila euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può continuare a beneficiare delle quote ancora non utilizzate, anche se decide di vendere la casa ristrutturata prima della fine del periodo per fruire del bonus.

Inoltre, la detrazione Irpef del 20% si può calcolare tenendo conto anche delle spese di trasporto e montaggio dei mobili e degli elettrodomestici, purché i pagamenti siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Bonus energia, lo sconto del 55% apre anche a chi rinnova il portone d’ingresso - Anche la sostituzione di portoni d’ingresso rientra tra le spese agevolate dallo sconto del 55% per il risparmio d’energia, così come le finestre comprensive di infissi. Condizione essenziale perché anche il portone entri nella rosa degli interventi agevolabili è che rispetti i parametri tecnici stabiliti.

Gli interessi sul mutuo “ristretti” anche se l’intestazione “si allarga” - E’ possibile godere della detrazione sugli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale anche se il contratto di mutuo intestato dapprima a un solo coniuge si sostituisce con uno cointestato a entrambi. Inoltre, sempre in tema di mutui agevolati, la circolare precisa che il diritto alla detrazione degli interessi pagati per il mutuo vale anche se il contribuente, per motivi di lavoro, sposta la sua dimora abituale non proprio nel Comune in cui si trova la sede di lavoro, ma in uno limitrofo. Per poter continuare a beneficiare dell’agevolazione è sufficiente che il cambio di residenza sia oggettivamente attribuibile all’attuale esigenza lavorativa del contribuente, a prescindere dal fatto che la nuova dimora si trovi nello stesso Comune in cui lavora.

Farmaci omeopatici, nel codice l’identikit per lo sconto - La detrazione del 19% sulle spese sostenute per acquistare medicinali omeopatici vale anche se sullo scontrino non è riportato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), purché sia indicato il numero di codice identificativo della qualità del farmaco, rilevabile con lettura ottica, come precisato dal Garante della Privacy.

In particolare, per quanto riguarda l’anno d’imposta 2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere costituita da scontrini fiscali che indicano i nomi commerciali dei farmaci acquistati oppure da altri in cui è già riportato il numero identificativo con la decodifica della qualità del prodotto omeopatico. In entrambi i casi,  le spese sanitarie possono essere ammesse in detrazione dall’imposta o in deduzione dal reddito.

Il testo della circolare n. 21/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.

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