Strada aperta per gli imprenditori e i professionisti che vogliono dedurre l’Iva non detratta sulle spese di vitto e alloggio non avendo richiesto le relative fatture. La scelta di optare per lo scontrino o la ricevuta, infatti, può essere giustificata da valutazioni legate alla maggiore convenienza economica. Si può, di conseguenza, riconoscere all’Iva non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all’attività esercitata e, quindi, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
E’ il passaggio chiave della circolare n. 25/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate detta ulteriori chiarimenti sulla deducibilità dell’Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione. In particolare, il documento di prassi ricorda che, a seguito delle novità introdotte dalla manovra d’estate del 2008 (Dl 112), è venuta meno l’indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa a queste prestazioni, con la conseguente indeducibilità del tributo da Irpef o da Ires. Una circostanza, quest’ultima, che può venir meno quando l’imprenditore e il professionista - sulla base di valutazioni di convenienza economico-gestionale - optano per lo scontrino o ricevuta al posto della fattura, decidendo, così, di non detrarre l’Iva pagata per "vitto e alloggio". E’ il caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture sono considerati superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile.
In questo caso, spiega la circolare, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa (il suo obiettivo è, infatti, quello di pervenire al maggior risultato economico possibile), si può riconoscere all’Iva non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all’attività esercitata e, di conseguenza, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Il documento di prassi chiarisce infine che l’imposta non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini Irap, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono a determinare il valore della produzione netta. Va da sé che non può invece costituire un costo inerente, e non è quindi deducibile dal reddito, l’Iva documentata tramite fattura ma rimasta a carico perché l’impresa o il professionista non hanno esercitato il diritto alla detrazione.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it .