La notifica di atti processuali e sentenze diventa più semplice e meno onerosa sia per i contribuenti sia per le Entrate. Il cittadino in contenzioso con l’Amministrazione può, infatti, notificare l’atto soltanto al competente ufficio periferico, e non anche alla sede centrale dell’Agenzia.
E’ il principale chiarimento fornito con la circolare n. 27/E di oggi, con cui le Entrate dettano istruzioni agli uffici in materia di rappresentanza e difesa dell’Agenzia nei giudizi tributari ed extratributari e sulle modalità di notifica degli atti processuali.
In particolare, la circolare punta a rendere uniforme il comportamento delle strutture territoriali dell’Agenzia, sottolineando la possibilità di evitare la doppia notifica all’ufficio competente e al centro, a beneficio di contribuenti e Amministrazione.
Infatti, da una parte i cittadini in contenzioso - e quindi i professionisti che li difendono, commercialisti e avvocati - potranno più semplicemente interessare solo l’ufficio delle Entrate competente per la controversia (ovvero, solitamente, quello che ha emesso, o ha omesso, l’atto in contestazione) e, dall’altra, l’Agenzia potrà contare su una procedura più snella e costi più contenuti, non dovendo più trasmettere i documenti agli uffici sul territorio.
Solo nei giudizi in cui si è già costituita l’Avvocatura - precisa il documento di prassi - le notifiche dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, presso la competente Avvocatura distrettuale o generale.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it. Su FiscoOggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.