Autonoma organizzazione in primo piano. L’esistenza di un’attività autonomamente organizzata va valutata caso per caso per stabilire se sono soggetti a Irap i medici generici convenzionati col Ssn e i lavoratori autonomi che svolgono attività ausiliarie del commercio, come gli agenti e i promotori finanziari. È il principale chiarimento fornito dalla circolare n. 28/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla scia dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, dà nuove istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
Lavoratori “ausiliari”, niente Irap senza organizzazione – Il Fisco, alla luce di quattro sentenze emesse dalla Suprema Corte nel 2009, riconosce che le attività ausiliarie del commercio, come quelle svolte, ad esempio, da agenti e promotori finanziari, possono essere esercitate senza organizzazione di capitali o lavoro altrui, e, pertanto, sono escluse dall’Irap. Al contrario, l’imposta è dovuta in presenza di un’autonoma organizzazione.
Medici al test dell’imposta – Valutazione ad hoc anche per i medici di medicina generale convenzionati col Servizio sanitario nazionale, per i quali la prova dell’autonoma organizzazione non può consistere nella semplice disponibilità dello studio attrezzato e nell’uso delle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione. Infatti, l’esistenza dell’autonoma organizzazione dipende dalla presenza di elementi che superano lo standard indicato dalla convenzione col Ssn e che devono essere esaminati volta per volta.
Autonoma organizzazione: la prova anche in contenzioso – La circolare precisa, infine, che i contribuenti possono far valere l’assenza di autonoma organizzazione anche in caso di contestazione del mancato versamento dell’Irap indicata in dichiarazione.
Il testo della circolare n. 28/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.