Controllo delle compensazioni Iva, istruzioni per l’uso. Con una circolare, le Entrate mettono nero su bianco alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello F24, con particolare riferimento alle compensazioni di crediti Iva da parte di soggetti in regime di tassazione di gruppo o interessati da operazioni straordinarie. Al fine di contrastare le compensazioni indebite, infatti, il decreto anticrisi del 2009 (Dl n. 78/2009) ha previsto regole ad hoc per la compilazione del modello di pagamento unificato.
Periodo “sfalsato”, compensazione sotto controllo - Prendono necessariamente la strada dell’F24 - e rientrano dunque nel calcolo del tetto di compensabilità di 10 e 15mila euro - le compensazioni di crediti relativi a un periodo successivo rispetto a quello del debito che si vuole estinguere. Il credito, infatti, deve essere sempre precedente al debito che si intende compensare.
Adeguamento Iva agli studi, sì ai dati sulle rate - Ok alla compilazione del campo “rateazione” dell’F24 da parte dei contribuenti che hanno optato per la dilazione dell’Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore. Come già chiarito dalla risoluzione n. 40/E dello scorso 18 maggio, i contribuenti che si avvalgono dell’opportunità introdotta dal Dl n. 78/2009 sono tenuti a compilare il campo “rateazione” (numero della rata in pagamento e numero complessivo di rate) in corrispondenza del codice tributo “6494”.
Il documento di prassi chiarisce, infine, che per le società e le associazioni che utilizzano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione, da parte dei soci (o degli associati) delle ritenute residue, l’anno di riferimento da indicare in F24 è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito.
Il testo della circolare n. 29 del 3 giugno u.s. è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.