Domenica, 24 Novembre 2024

Addizionale Ires al 6,5% a partire da Unico 2011



Addizionale Ires al 6,5% a partire da Unico 2011

Disegnato il calendario della maggiorazione Ires nel settore energetico. La nuova misura dell’addizionale si applica a partire dal 2010. E’ prevista, inoltre, un’esclusione limitata per i produttori di energia verde. Non subiscono, infatti, l’aumento del 6,5% le sole imprese che producono energia da fonti rinnovabili come il solare, l’eolica e le biomasse. Restano coinvolti dal prelievo aggiuntivo, invece, i produttori di energia idroelettrica e geotermica. Sono questi i più importanti chiarimenti contenuti nella circolare 35/E diffusa oggi, con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge n. 99/2009 per le imprese che operano nell’ambito dell’energia, fissando un identikit dei destinatari, ma anche tempi e modi per l’applicazione dell’addizionale del 6,5% sull’imposta sul reddito delle società.

Ires, pollice verso al rialzo per chi ha il pollice verde - Il documento di prassi disegna il profilo degli “esclusi” dall’addizionale Ires, precisando che restano fuori dall’incremento dell’imposta le società che producono in prevalenza energia elettrica dalle fonti rinnovabili indicate nella norma, ossia quella solare-fotovoltaica, eolica e con biomasse. L’altra condizione necessaria per evitare l’applicazione dell’addizionale è che queste imprese ottengano prevalentemente ricavi che derivano dall’energia elettrica. E’ questo il binomio “sostenibile” obbligato che mette a riparo i contribuenti col “pollice verde” dall’incremento dell’imposta. L’esclusione dall’addizionale, infatti, vale solo per chi produce energia pulita, non per chi la commercializza.

Più Ires, ecco per chi scatta il rialzo - L’addizionale Ires si applica alle società che si dedicano prevalentemente ad attività legate alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, alla raffinazione del petrolio e alla produzione o commercializzazione dei derivati del petrolio o gas naturali, così come alla produzione o commercializzazione di energia elettrica. Non solo. La circolare precisa che rientrano tra i destinatari del rialzo dell’imposta anche coloro che operano nel commercio all’ingrosso o al dettaglio di prodotti petroliferi. Inoltre, l’addizionale vale anche per chi produce o commercializza gli oli rigenerati. Sono invece esclusi dall’aumento dell’aliquota coloro che svolgono soltanto attività ausiliarie alla raffinazione del petrolio e alla produzione e commercializzazione dei suoi derivati, come ad esempio lo stoccaggio, il trasporto o la rigassificazione del gas naturale. Ma non basta solo operare nel settore energetico per far lievitare l’imposta. L’incremento dell’Ires, infatti, scatta solo se questi contribuenti nell’anno d’imposta precedente hanno raggiunto un valore d’affari sopra i 25 milioni di euro. Ma come si supera l’asticella dei ricavi che fa scattare il rialzo? Il documento di prassi precisa che la soglia minima dei ricavi rilevanti per far salire l’Ires è data non solo da quelli che derivano dall’esercizio delle attività nel settore energetico, ma dal volume d’affari complessivo.

Il testo della circolare n. 35/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

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