Coniugi uniti anche nella compilazione del modulo RW. Se i congiunti sono cointestatari del conto corrente estero ognuno dichiara il valore della relativa quota di possesso. Il discorso cambia quando entrambi hanno la piena disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali. In questo caso ogni intestatario compila l’RW con riferimento all’intero valore delle attività. Ad ogni modo i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, per esempio, nel caso queste risultino intestate “formalmente” ad un trust. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 45/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico e 770, in relazione all’applicazione del “monitoraggio fiscale”. Disciplina questa che prevede determinati adempimenti sia per i contribuenti che detengono attività estere di natura finanziaria e investimenti oltreconfine, sia per gli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie.
L’oltreconfine sotto la lente dell’RW – Depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, azioni e obbligazioni estere, assicurazioni estere, stock option, e ancora, immobili situati oltreconfine, oggetti preziosi che si trovano fuori dal territorio dello Stato, imbarcazioni o navi da diporto e l’immancabile accessorio delle opere d’arte. Insomma, una mappa variopinta di beni patrimoniali e di attività estere di natura finanziaria uniti dalla capacità di produrre redditi comunque imponibili in Italia. Unica eccezione gli investimenti, che devono essere riportati nel modulo RW anche se non hanno prodotto alcun reddito.
A chi guarda il modulo RW – L’obbligo di compilazione del modulo RW, porta d’accesso privilegiata al “monitoraggio fiscale”, scatta per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le società semplici e per i soggetti equiparati, comunque residenti in Italia. Dall’obbligo del monitoraggio sono invece esclusi gli enti commerciali e le società di persone o di capitali, ad eccezione delle società semplici. A partire da quest’anno, quindi in riferimento all’anno d’imposta 2009, sono stati inoltre esonerati dalla compilazione del modulo RW sia i dipendenti pubblici, inclusi i lavoratori di organizzazioni internazionali, per esempio, Onu, Nato, Unione Europea e Ocse, sia i frontalieri. In realtà, per quest’ultimi l’esonero è limitato alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui svolgono l’attività lavorativa.
Lo scudo fiscale ridisegna i confini dell’RW – I contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel corso del 2009, infatti, non devono compilare il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009. L’esonero dall’obbligo di monitoraggio s’estende anche al 2010 nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno in corso.
La curiosità, quando l’RW corre da solo – Anche nel caso di presentazione del modello 730, o nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere comunque compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio di Unico, e presentato nei termini previsti per questo modello.
Il monitoraggio si fa anche dall’“interno”, con il 770 – Il documento interpretativo, diffuso oggi, nella seconda parte fornisce ulteriori integrazioni alle istruzioni al modello 770. In particolare, in riferimento al quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria. Nel dettaglio, i chiarimenti contenuti nella Circolare 45/E interessano i nuovi codici previsti appositamente per la segnalazione da parte degli intermediari delle operazioni che possono dar origine a redditi da immobili o altre attività patrimoniali oggetto di rimpatrio per effetto delle disposizioni sullo scudo fiscale, nonché per i casi in cui le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
Anche per gli intermediari vale il test del monitoraggio – A questo riguardo, si ricorda che gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie interessano anche gli intermediari. Si tratta di una comunicazione nominativa, che deve essere effettuata, entro il 31 marzo di ogni anno, da banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.