Rimangono “separate in casa” l’Iva di gruppo e il credito maturato da una società incorporata nell’anno precedente all’operazione straordinaria. Lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione, tramite F24, dalla società incorporante oppure può essere richiesto a rimborso se ci sono i presupposti. Sono questi i chiarimenti riportati nella Risoluzione 92/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che dispone come il credito preesistente della società incorporata, al netto delle eventuali compensazioni operate prima dell’operazione, non può mai confluire nell’Iva di gruppo.
Stop all’abuso dell’Iva di gruppo – L’alt all’eventuale ricongiungimento del credito maturato dalla società incorporata, come nel caso in questione, con le procedure riservate al trattamento dell’Iva di gruppo, risponde all’obiettivo di contenere l’uso distorto di questo strumento. Abuso che, come precisa la risoluzione, consiste nell’acquisizione del controllo di società in forte posizione creditoria, al solo fine di utilizzarne le eccedenze che risultano detraibili in compensazione delle situazioni debitorie, anche future, del soggetto acquirente, cioè della controllante o incorporante, e delle società dallo stesso controllate.
Anche le operazioni dell’incorporata nella Dichiarazione Iva dell’incorporante - La risoluzione, inoltre, fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione Iva 2010 - anno d’imposta 2009 - che deve essere presentata unicamente dalla società incorporante, riepilogando in un modulo distinto, intestato all’incorporata, le operazioni effettuate da quest’ultima nel periodo ante-fusione e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post fusione.
Il testo della risoluzione 92/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.