In assenza di una definizione legale di “stock option”, il regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente può essere esteso non soltanto ai piani che prevedano l’attribuzione di diritti di opzione, ma anche a quelli che – in un’ottica di fidelizzazione dei dipendenti – prevedano un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito.
E’ questa la novità introdotta dal messaggio n. 25602 del 12 ottobre 2010 che estende i benefici previsti dal decreto legge n.112/2008 (art.82, comma 24-bis). Il nuovo messaggio integra la circolare n. 123/2009 che introduceva il regime di esonero per i soli piani di “stock option”.
Affinché tale regime esonerativo possa essere applicato anche ai piani di assegnazione di azioni (anche a titolo gratuito), è necessario che i piani di azionariato presentino le seguenti caratteristiche:
- il piano azionario non deve essere generalizzato, ma riferito soltanto a categorie di dipendenti o singoli dipendenti;
- l’attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste, come ad esempio il decorrere di un periodo minimo per maturare il diritto a ricevere le azioni, la permanenza in servizio dei dipendenti alla scadenza di tale periodo, il raggiungimento di determinati risultati aziendali, un termine minimo per la cessione delle azioni assegnate;
- il piano deve prevedere esclusivamente l’assegnazione di titoli azionari, in quanto il regime di esenzione non si applica ai piani di incentivazione che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni.
I datori di lavoro possono recuperare la contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, utilizzando la procedura UNIEMENS appositamente integrata con uno specifico codice causale che consente di effettuare il recupero della contribuzione non dovuta e, contemporaneamente, la riduzione del relativo imponibile già comunicato con l’EMENS.