Francesca Maggiulli - Si avvicina il 31 dicembre, data ultima delle aziende per la sicurezza sui luoghi di lavoro in merito alla valutazione dello stress lavoro-correlato: grande attenzione dunque pe la scadenza dal momento che il ricorso alle agevolazioni contributive comporta una maggiore attenzione del rispetto degli obblighi in capo alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per tutte le aziende con almeno un lavoratore, pena la decadenza dei benefici con la immediata revoca di quanto precedentemente avuto.
Secondo quanto ribadito dalla circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre u.s. lo stress, così come recepito dall’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, è la condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, identificata come parte integrante della più generale valutazione dei rischi, viene effettuata secondo un percorso metodologico in base a cui nella prima fase per una valutazione preliminare si rilevano gli indicatori oggettivi e verificabili quali gli eventi infortunistici, le eventuali segnalazioni del medico competente, gli ambienti di lavoro, l’orario e i turni di lavoro, il ruolo nell’ambito dell’organizzazione.
Ove da questa dettagliata analisi iniziale non dovessero emergere fattori di rischio, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente deve pianificare e adottare adeguati interventi correttivi e, se inefficaci, deve successivamente svolgere una valutazione più approfondita .
ZEMA può assistere le aziende nella sopradetta valutazione dello stress lavoro-correlato per i dipendenti, provvedendo a redigere uno specifico documento di valutazione nel rispetto degli Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8.10.2004, Art. 28 co. 1 D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
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