Slitta al 1° gennaio 2022 la scadenza che impone alle Imprese la pubblicazione sul proprio sito aziendale dell’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici fruiti nel corso del 2020 ex L. 124/2017 (commi da 125 a 129).
"Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi" co. 125.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 giugno 2021 del disegno di legge “S.2271” di conversione del D.L. 52/2021 “Decreto Riaperture” è stato inserito l'art.11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l'anno 2021 il termine di cui all'art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato in via definitiva al 01.01.2022.
I soggetti obbligati a rispettare tale onere sono:
•Società di capitali (SPA, SRL, SAPA);
•Società di persone (SNC, SAS);
•Ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza;
•Società cooperative, comprese le cooperative sociali.
Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (co.126).
L’obbligo di pubblicazione riguarda i contributi e gli aiuti erogati dalle amministrazioni pubbliche:
•Stato;
•Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
•Istituzioni universitarie;
•Istituti autonomi case popolari;
•Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
•Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
•Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
•Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
•Agenzie fiscali;
•Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
-data di incasso;
-causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
I soggetti che non sono dotati di un proprio sito internet potranno adempiere a tale onere provvedendo alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
• sovvenzioni;
• sussidi;
• contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
• vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul proprio sito internet, o su quello dell’associazione di categoria di appartenenza l’esistenza di tali aiuti, senza bisogno di fornire e più dettagliate informazioni.
SANZIONI
Per le violazioni dell’obbligo di pubblicazione sono previste le seguenti misure:
• la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
• la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
In caso di mancata pubblicazione e di omesso pagamento della sanzione pecuniaria nei 90 giorni dalla contestazione, la sanzione aggiuntiva si tradurrà nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
L'articolo 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L.87/21, stabilisce che "per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022”.
Riferimenti:
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124