Il comma 1 stabilisce che al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguati condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio sanitarie e socio assistenziale pubbliche e private nelle farmacie parafarmacia e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Il comma 2 stabilisce che sono in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestata dal medico di medicina generale lavatrici nazione di cui al comma uno non è obbligatorio e può essere omessa o differita differita.
Così il comma 3 indica che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto DL 1 aprile gli ordini professionali dei territoriali competenti ed i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario devono trasmettere rispettivamente l’elenco degli scritti e l’elenco dei dipendenti con tale qualifica con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
L’azienda sanitaria ricevuta la segnalazione della vaccinazione non effettuata invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale viene comunicata dall’azienda sanitaria locale competente una volta accertata in forma scritta all’interessato al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza determinando così la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio di SARS-CoV-2.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione adibisce il lavoratore ove possibile a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate che comunque non debbano implicare rischi di diffusione del contagio.quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
In mancanza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale la sospensione vale fino al completamento del piano vaccinale nazionale comunque non oltre il 31 dicembre 2021