Venerdì, 22 Novembre 2024

Sanità, datori devono comunicare dipendenti all'Asl


Il decreto legge 1 aprile 2021 numero 44 pone nuovi obblighi in capo al datore di lavoro nel contrasto all’aggravamento dell’emergenza sanitaria epidemiologica con l’articolo quattro disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.


Sanità, datori devono comunicare dipendenti all'Asl

 

Il comma 1 stabilisce che al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguati condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio sanitarie e socio assistenziale pubbliche e private nelle farmacie parafarmacia e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.


Il comma 2 stabilisce che sono in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestata dal medico di medicina generale lavatrici nazione di cui al comma uno non è obbligatorio e può essere omessa o differita differita.


Così il comma 3 indica che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto DL 1 aprile gli ordini professionali dei territoriali competenti ed i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario devono trasmettere rispettivamente l’elenco degli scritti e l’elenco dei dipendenti con tale qualifica con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
L’azienda sanitaria ricevuta la segnalazione della vaccinazione non effettuata invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.


L’inosservanza dell’obbligo vaccinale viene comunicata dall’azienda sanitaria locale competente una volta accertata in forma scritta all’interessato al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza determinando così la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio di SARS-CoV-2.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione adibisce il lavoratore ove possibile a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate che comunque non debbano implicare rischi di diffusione del contagio.quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.


In mancanza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale la sospensione vale fino al completamento del piano vaccinale nazionale comunque non oltre il 31 dicembre 2021

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