“Alcool e sostanze psicotrope: le disposizioni normative fra diritto del lavoro e salute e sicurezza” è il tema dell’incontro formativo per la Rubrica “L’Angolo della Sicurezza” organizzato dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro per i propri Associati lunedì 18 marzo 2024, dalle ore 10 alle ore 13.
Tra i principali temi affrontati:
- Controlli sui lavoratori in relazione all'uso di alcool e sostanze psicotrope: quando è possibile operarli?
- Dal regolamento aziendale alla procedura alcool e sostanze psicotrope: una misura comune a tutela dell’organizzazione dell’attività
- Come costruire un regolamento/procedura aziendale alcool e sostanze psicotrope: esempi operativi
I relatori del Corso, valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, sono la Consulente del Lavoro Barbara Garbelli, membro del Centro Studi Nazionale ANCL e l’Avvocato Iacopo Melendez, entrambi membri del Centro Studi ANCL Nazionale.
Il riferimento normativo di partenza è il manuale diagnostico del DSM-V del 2013 – National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) https://www.niaaa.nih.gov/ - che già aveva provveduto alla sostituzione del termine “tossicodipendenza” con “dipendenze“, in Italia vi sono i servizi di aiuto per le dipendenze e nei prossimi mesi e anni si vedrà un cambiamento di rotta per comprendere sempre più casi di ludopatia, sexting, ecc. e quali devono essere considerate condotte rilevanti nella valutazione del rischio che autorizzino i controlli sui lavoratori.
Spartiacque è il Dpr 309/1990 art. 125, per cui è possibile effettuare controlli a determinate condizioni, prevedendo che gli appartenenti a determinate categorie siano sottoposti a controlli per mansioni a rischio per la sicurezza.
Di contro abbiamo sempre il grande fermo ex art. 51, L. 300/1970 che vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulle idoneità e sulle infermità del lavoratore dipendente.
L’Accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008 prevede che l’obbligo del controllo da parte del Datore di lavoro sia per tutte le mansioni lavorative che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi….
Le mansioni a rischio sono riportate nell’art. 16 e 17 de d.lgs.81/2008 che prevede che l’obbligo della sorveglianza sanitaria è posto in capo al Datore di lavoro.
L’Accordo Stato Regioni del 2007 definisce le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
L’Accordo Stato Regioni del 2017 individua le mansioni per cui i controlli sulle sostanze psicotrope sono imposti e altrettanto definisce i valori limite (cut-off) dell’assunzione delle sostanze ivi riportate.
L’Accordo Stato Regioni del 2017 implementa l’elenco delle mansioni a rischio, ma più in generale, con un accordo sindacale, è possibile in ogni caso introdurre tale obbligo all’interno della propria azienda, tenuto conto che il datore di lavoro è responsabile per i fatti posti in essere del proprio dipendente (codice civile). Cambia la percezione nell’uso di sostanze e la possibilità nel farne uso, ovvero introduzione di test antidroga preventivi e periodici, così poi i test cosiddetti ‘a sorpresa’ (devono essere sempre date al lavoratore 24 ore di preavviso, tempo in cui si riesce ad averne efficacia e veridicità sullo stato generale di salute ai fini dei controlli dei tassi alcolemici), dopo incidenti e per ragionevole dubbio (previsione introdotta nel 2008), test follow-up per dipendente già risultato positivo.
Per i casi previsti prima elencati si attiva il procedimento previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 e il Datore di lavoro consegna al lavoratore in esame i predetti test sempre però insieme alle motivazioni, in assenza delle quali potrebbe inficiare la valenza dello stesso esito positivo del test.
Poniamo il caso che il lavoratore, per determinati motivi, si rifiuti, senza apportare motivazione valida, o non si presenti ai controlli alcolemici. In ogni caso il medico è impossibilitato a procedere, dunque il lavoratore che non si sottopone senza giustificato motivo viene sospeso e deve sottoporsi entro 10 giorni, superati i cui termini, può essere licenziato. La sospensione cautelare è retribuita. La sospensione non retribuita è una sanzione, differente dall’adozione di misure cautelari. Il periodo di sospensione si protrae fino al termine, comunque breve, della verifica, ovvero fino alla reintroduzione del lavoratore, poi sottopostosi al controllo,. se negativo, o alla sospensione per sicurezza, se positivo.
Il lavoratore che non si presenta producendo motivazione, esempio una gamba rotta e ingessata, si deve ripresentare appena si ritrovi in condizioni di possibilità. L’impossibilità sopraggiunta è, in ogni caso, una spia d’allarme che giustifica ulteriori verifiche a sorpresa.
Il lavoratore dipendente può non essere licenziato, ovvero ha diritto alla conservazione del posto qualora sia disponibile a seguire un percorso di riabilitazione.
Il lavoratore affetto da dipendenza è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore affetto da malattia, ma l’assicurazione ad oggi non copre i rischi legati a casi di dipendenze da sostanze stupefacenti, o psicotrope; dunque, resta importante il Regolamento aziendale per l’introduzione dei controlli alcolemici. Il Regolamento, in caso di salute e sicurezza, diventa Procedura, per cui la collaborazione tra il Consulente del Lavoro e il Consulente di Salute e Sicurezza può fare la differenza, dagli inquadramenti contrattuali ai rischi legati alla sicurezza riferiti alle diverse mansioni. Importante e nevralgica la consegna dell’Informativa dedicata ai lavoratori, ex art. 36 d.lgs.81/2008, che crea le regole di salute e sicurezza, che devono essere condivise all’interno dell’organizzazione lavorativa destinata al lavoratore, ovvero in cui vi sono le spiegazioni al lavoratore dei rischi e dei pericoli delle assunzioni delle sostanze psicotrope e del divieto e delle attività di verifica e controllo che saranno posti in essere
Il compito di verifica è in capo al Preposto che verifica le condizioni minime di sicurezza, anche di un singolo lavoratore, se è riscontrata una condizione di insicurezza.
Datore di lavoro, Preposto e Medico Competente (che ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento al Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro, ICOH) sono le figure interessate alle attività di verifica e controllo.
Il Regolamento aziendale copia e incolla è più pericoloso che la sua non presenza; dunque, occorre realizzare un documento personalizzato che entri nel merito dei bisogni effettivi e calzanti facendolo eventualmente sottoscrivere alla RSA interna.
Oltre il D.Lgs. 81/2008 la salute, quale diritto fondamentale della società, trova riferimento sin dall’art 2087 del Codice Civile e dalla Carta Costituzionale art 32, in cui rientrano il datore di lavoro e il lavoratore.
La sentenza n.30679 del 2015 per definizione di colpe e responsabilità tra lavoratore e datore di lavoro, dove la condotta incauta del lavoratore non giustifica il datore di lavoro dall’obbligo in materia di sicurezza.
L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 13/07/2017 non è ancora operativo e le norme dunque restano ancora separate.
Da tener presente che vi è una distinzione tra visita medica preventiva e visita medica pre-assuntiva: l’idoneità al lavoro deve essere preventiva, nel momento in cui occorre attestare l’assenza di uso di sostanze psicotrope e stupefacenti e alcol dipendenza secondo le indicazioni del Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016 per cui il datore di lavoro deve effettuare un’analisi completa e puntuale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (obblighi ex art 17, 28 e 41 d.lgs.81/2008) valutando il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative, che comportano nell’espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi, attività individuate nell’allegato A delle linee di indirizzo.
Di riferimento è l'intesa della Conferenza Stato-Regioni “indirizzo per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol e di dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza”..
Due le Linee guida, una dell’Inail e una dell’Oms, per una comunicazione efficace, di gran rilievo in quanto ad oggi la metà dei lavoratori dichiara di non ricordare tale specifica per sensibilizzare il lavoratore nei confronti dei rischi dell’assunzione con periodiche attività di formazione in azienda per la riduzione dell’assunzione del tasso.
Si tenga conto che la sorveglianza sanitaria, anche se l’attività lavorativa aziendale non dovesse essere elencata nei casi dell’art. 41, può essere introdotta dal datore di lavoro ed è questo l’unico strumento legale che ha il datore di lavoro per il rispetto della sicurezza sul lavoro nell’adozione delle misure di verifica e di controllo per il contrasto delle dipendenze da assunzione da sostanze psicotrope e da sostanze alcolemiche, come le stesse rappresentanze sindacali, doverosamente preventivamente consultate, glielo farebbero immediatamente presente. Un test rapido, oltre ad essere inaffidabile, risulterebbe del tutto illegittimo, ponendo il datore di lavoro in una condizione di torto, lesivo della privacy.
Il Consulente aziendale, Commercialista, Consulente del Lavoro, o altro che sia, deve far comprendere all’Azienda l’obbligo della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), richiamando l’elevata esposizione al rischio aziendale del risarcimento dei danni, dove qualche migliaia di euro del DVR è l’unico paracadute contro il rischio di risarcimento danni, il cui ingente esborso potrebbe comportare la chiusura della stessa realtà aziendale.
Il Datore di lavoro deve cautelarsi contro il rischio che il lavoratore assuma sostanze alcoliche, o psicotrope e si faccia male, per esimersi dalla responsabilità che altrimenti rischia di vederlo responsabile. Il Documento di Valutazione dei Rischi contro i Rischi da Alcool è obbligatorio solo per alcune categorie, però, se esteso a tutti, con l’introduzione del Regolamento, tutela il Datore di Lavoro dal rischio della responsabilità e di tutto quello che ne consegue in qualsiasi altra possibile situazione.
Riferimenti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (GU Serie Generale n.255 del 31-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 67) -
- Accordo Stato Regioni 2017 - La formazione continua nel settore salute
- Accordo Stato Regioni 2008 accertamento in materia di tossicodipendenza
- Accordo Stato Regioni 16 marzo 2006 - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 - Allegato I - ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI