L’obbligo è rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Si deve quindi ritenere che debbano essere incluse nell’obbligo anche le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili e tutti i lavoratori autonomi operanti materialmente nei cantieri identificati come sopra.
Per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008.
Il rilascio della patente avviene in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal prossimo 1° ottobre con SPID o CIE.
In generale, possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato; quest’ultimo dovrà munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo - relative al possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente previsti dalla norma in commento – che potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente a crediti, attiva dal 1° ottobre 2024, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. Tale autocertificazione ha efficacia esclusivamente fino alla data del 31 ottobre 2024 e dovrà essere inviata a mezzo PEC entro la medesima data all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Successivamente l’operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data. Infatti, a decorrere dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell'art. 5 del D.M.132/2024 e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'implementazione della piattaforma informatica, e terrà conto di:
- - storicità dell'azienda;
- - mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
- - attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- - altre attività, investimenti o formazione.
Come previsto dall'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è soggetta a decurtazione dei crediti in conseguenza di provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi.
Si precisa che sono previste le seguenti sanzioni in caso di mancanza della patente o con patente inferiore a 15 crediti, ai sensi dell’art.27, comma 11, del medesimo Decreto legislativo:
- sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro (non soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08);
- esclusione da lavori pubblici per 6 mesi.
I requisiti previsti per il rilascio della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - sono:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
L’articolo 27, comma 4, del TU prevede che la revoca della patente avviene in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Trascorso un periodo di dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di rilascio della patente.
In conclusione, tutte le aziende coinvolte devono:
- Verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in argomento;
- Compilare l’AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI;
- Inviare a mezzo PEC prima di accedere nei cantieri, come sopra definiti e, comunque, entro e non oltre il 31/10/2024 a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
- Richiedere entro il 31/10/2024, accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso SPID o CIE la patente in formato digitale.