"Dall'uso all'abuso dell'informazione, diffamazione e diritto d'autore" è il tema del convegno svoltosi il 30 giugno u.s. presso la sede di LAICA a Lecce per fare il punto della situazione sulla comunicazione telematica e sulle responsabilità che sono oggi da tenere presente per una garanzia del rispetto della veridicità dei fatti.
L’iniziativa, organizzata da LAICA con la partecipazione dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e con l’Ordine degli Avvocati di Lecce, nell'ambito della formazione obbligatoria continua, è stata una doverosa riflessione che ha cercato di analizzare i cambiamenti in atto dovuti a questa piazza virtuale che incredibilmente ha potenziato la comunicazione dal basso. Tema di grande attualità per i professionisti dell’informazione, la comunicazione via internet è osservata a partire da quella che oggi è svolta in larghissima parte da tutti gli internauti, per studiarne i significati nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente per il rispetto delle regole della comunicazione.
"Giornalismo e comunicazione al passo con le nuove tecnologie", l'intervento del dott. Arcangelo De Luca per tracciare il modo in cui si è sviluppata la comunicazione con l'avvento delle nuove tecnologie ha riferito che gli utenti della rete sono soprattutto giovani e che il 94,1% degli utenti usa Google: la conseguente incertezza della professione dei giornalisti ed il calo delle occupazioni stabili guarda con attenzione il fenomeno della nuova dimensione partecipativa dove l'interazione col pubblico ha assunto un ruolo decisivo con i like ed i retweet. Le incertezze poste di conseguenza sul significato di giornalismo, derivano dal nuovo ruolo dei lettori, o meglio dei fruitori della rete, che sono divenuti produttori di contenuti ed apportatori di verità, avanzando in quella direzione che aveva portato Umberto Eco ad esprimersi provocatoriamente nel 2015 sulla diffusione della rete, parlando dello "scemo del villaggio" che internet ha diffuso.
Il vicepresidente Consiglio nazionale di disciplina del CNOG, Elio Donno, con il suo intervento ha ricordato che le regole sono quel prezioso riferimento, sempre valido anche con i cambiamenti in atto. Il vertiginoso cambiamento per i giornalisti ha portato problemi paragonabili a quello che è potuto conseguire dall'avvento dei caratteri mobili da Gutenberg nei confronti degli amanuensi. Occorre oggi che l'attuale ordinamento, che è di fatto “attrezzato”, funzioni con efficacia, nel rispetto della previsione della libertà di espressione, che è garantita purché sia svolta nel rispetto della veridicità dei fatti. A tal proposito occorre purtroppo riconoscere che non è inusuale che il linguaggio inappropriato sia utilizzato a partire dagli stessi giornalisti. Bisogna evitare il sensazionalismo. Il codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali è, insieme all'art. 6 del T.U. del giornalismo, riferimento normativo per la corretta informazione relativamente al portatore di handicap, che ha diritto ad un trattamento dignitoso nella divulgazione di notizie di sua pertinenza e soprattutto bisogna tenere a mente che gli aspetti sanitari sono protetti dalla privacy. Le informazioni devono essere appropriate, ovvero pertinenti e si deve rispettare la sensibilità della persona di cui si rilasciano informazioni. Per la privacy dei minori, la Carta di Treviso detta le norme che, con i grandi cambiamenti sociali determinati dai fenomeni di mobilità globale e dalle migrazioni dei rifugiati, è stata oggetto di diverse modifiche.
Queste regole vanno rispettate anche nell'uso dei social, dove occorre fare sempre molta attenzione nella divulgazione di notizie, che oltretutto restano pubblicate per una durata di tempo superiore all’istante in cui le si realizza.
L’avv. Manuela Guadalupi, relatore esperto nella tematica di diritto d'autore, ricorda che i riferimenti normativi contro la diffamazione nel nostro paese li ritroviamo già nella Costituzione con l'art. 2 che difende il diritto alla reputazione e l'art. 3 la pari dignità sociale, mentre l'art. 21 afferma che la libertà di manifestare il proprio pensiero, riferimento principe per il giornalista la cui attività non è propriamente codificata.
La legge del ‘48 sulla stampa va di pari passo alle esigenze nate nel periodo della Carta Costituzionale. Il diritto di cronaca non trova una codificazione dei limiti e il bene giuridico riconosciuto è l'integrità dell'uomo, come ricorda la sentenza della Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984 che indica il comportamento da rispettare per non diffamare una persona. La tutela del soggetto che si ha di fronte deve essere garantita. La violazione della privacy è un illecito civile che ferma il diritto di stampa anche se non nell'ambito penale come il reato di diffamazione che è punito dalla legge. L'utilità sociale dell'informazione, la verità e la forma civile dell'informazione evitano che si incorra nei reati di diffamazione. La cronaca giudiziaria è un ambito in cui spesso occorre tenere bene a mente queste regole. La diffamazione è una verità incompleta, la critica deve essere sempre civile, l'informazione, risorsa più preziosa per la vita della società. L'esposizione giornalistica di un'arringa non è legittima da parte del giornalista che può essere condannato se questa non è stata da lui verificata per la responsabilità che si assume nel divulgare delle notizie di cui non si ha certezza in quanto i fatti che devono essere narrati con lealtà e buona fede. Le pene per il giornalista sono raddoppiate in quanto deve fare attenzione nella divulgazione di notizie e deve sempre prevedere il principio del rispetto della presunzione di non colpevolezza (o di innocenza). La diffamazione a mezzo internet è equiparata alla diffamazione a mezzo stampa se è scritta da un professionista perché la percezione è ovviamente la stessa e differisce dalla percezione che lascia l'affermazione di un non professionista.
Dal 2001 è ammissibile la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di un giornale esclusivamente su internet come definito dall'art. 1 co. 1 della L. n. 62 del 2001. La diffamazione a mezzo Facebook, secondo la sentenza uscita nello scorso aprile, non è considerata reato, ma sempre se non è fatta dal giornalista. Per il diritto d'autore la tutela è nella L. 633/1941 che comprende i giornali e le riviste quali opere collettive. Occorre tenere attenzione sul concetto di "autore dell'opera", che è colui che organizza e dirige la produzione dell'opera, mentre l'editore gode del diritto di utilizzazione. L'art. 65 tutela l'autore obbligando all'utilizzo di un'informazione solo a condizione che nella nella citazione e riproduzione siano riferite la fonte, l'autore e la provenienza (da dove è tratto, l'edizione). L'art. 70 meglio disciplina i casi specifici quali la riproduzione nelle antologie ad uso scolastico che rimanda al regolamento che fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Tale incontro è stato un ricco spunto per ulteriori approfondimenti sul cambiamento sociale in atto, ad opera dell'avanzare della nuova realtà digitale per i nuovi ambiti e per le nuove responsabilità nel rispetto dei principi presenti in Italia sin dai tempi dell'emanazione della Costituzione per il ruolo che oggi devono avere i professionisti nel rispetto dei principi normativi per le relazioni.