La possibilità del ricorso alla transazione fiscale, ovvero la possibilità per il contribuente, in fase concordataria o nel caso di ristrutturazione del debito, di proporre all’Amministrazione fiscale di far fronte in misura ridotta o dilazionata alle pendenze derivanti dal mancato versamento di tributi, è ora estesa anche all’imposta sul valore aggiunto, ma soltanto nel caso in cui la proposta di transazione preveda esclusivamente la dilazione del pagamento e non la sua riduzione.
L’Iva, quindi, come spiega la circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi, può essere inclusa tra i debiti oggetto di transazione fiscale, ma solo con riferimento all’eventualità d’una dilazione nel versamento dell’imposta.
La modifica delle norme relative alla transazione fiscale, introdotta dal decreto anti-crisi, dl 185 del 2008, esclude, infatti, la possibilità che il debitore possa proporre il pagamento parziale del tributo relativo all’Iva, prevedendo per l’imposta, in fase di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti, solo l’opzione del ricorso alla dilazione del pagamento. Unica eccezione, come precisa la circolare, è costituita dagli accessori all’Iva, interessi e sanzioni, le cui somme possono anche essere oggetto d’una proposta di riduzione del loro valore effettivo da versare.
Il testo completo della circolare 14/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.