Criterio di cassa per la deduzione dell’Irap dalle imposte sui redditi. È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate, che illustra le regole da seguire per dedurre dall’Ires e dall’Irpef la quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti. In particolare, il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di calcolare la deduzione del 10% considerando l’Irap versata nel periodo d’imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo d’imposta precedente e di acconto di quello successivo.
Di questa opportunità, prevista dal decreto legge 185/2008, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive dai tributi statali, possono avvantaggiarsi anche i contribuenti in perdita che, nel periodo d’imposta di riferimento, hanno prodotto un risultato negativo. In questo caso, la quota di Ires e Irpef versata in eccedenza può essere chiesta a rimborso, oppure, a seconda dei casi, portata in compensazione.
La circolare precisa, infine, che la deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi del 10% dell’Irap versata è possibile anche per le società di persone, per le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza e per quelle che partecipano al consolidato fiscale nazionale.