Possono tener conto dei contributi Inps, versati anche in compensazione con F24, i contribuenti virtuosi che devono calcolare il rimborso di eccedenza Iva da richiedere senza bisogno di garanzie. Questi versamenti concorrono, infatti, al calcolo della media di quelli effettuati nel biennio precedente. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E diffusa oggi, in cui detta le regole ai contribuenti Iva più affidabili e solvibili per calcolare correttamente la soglia da non superare per avere i rimborsi senza dover prestare garanzie.
Ecco il tetto e cosa c’è sotto - Il documento di prassi ricorda che il quantum dei rimborsi erogabili senza dover prestare garanzie non deve superare il 100 per cento della media dei versamenti tributari finiti nel conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta e questo valore deve essere considerato al netto delle somme restituite nello stesso periodo senza aver fornito garanzie. Non solo. Godono dell’esonero da garanzie anche i rimborsi infrannuali. Sul versante di cosa considerare nel conto delle somme che concorrono a raggiungere questa soglia, la circolare richiama una passata risoluzione del 2001, in cui si precisava che pesano anche i versamenti contributivi affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente, compresi quelli eseguiti per compensazione. Rispetto al passato l’Agenzia fa un ulteriore passo, spiegando che, ad oggi, lo strumento del conto fiscale trova il suo completamento nella disciplina del versamento unitario, tramite modello F24. Questo tipo di versamenti, infatti, rappresentano i più significativi della vita delle aziende e sono utili a individuare quelle affidabili agli occhi del Fisco. Per questo, hanno un peso per arrivare al tetto anche i contributi Inps versasti con F24, anche compensati con crediti tributari e non.
I paletti per gli “esonerati” dal garantire - Non sono tenuti a fornire garanzie coloro che hanno diritto a un rimborso non sopra ai 5164,57 euro. Questo limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso. Ne deriva che non si può godere dell’esonero dal prestare garanzia se le richieste di rimborso Iva presentate, annuali e infrannuali, superano la soglia così raggiunta.