Nessuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione. Prevista l’esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’ imposta e stop alla compensazione soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti oggi dalle Entrate con la circolare 13/E, che illustra in dettaglio le novità normative in tema di divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, introdotte dal dl 78/2010.
Come agisce il divieto
Non rientrano tra i debiti d’imposta che impediscono la compensazione i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta. Al contrario, concorrono al raggiungimento del limite di 1.500 euro i debiti d’imposta iscritti a ruolo relativi alle ritenute alla fonte della stessa tipologia delle imposte indicate come compensabili.
Per quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.
La circolare chiarisce, inoltre, che in caso di procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale, non impedisce la compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi nel corso della procedura stessa.
Infine, si precisa che il divieto in caso di ruoli scaduti riguarda soltanto le compensazioni di tipo “orizzontale”, ossia tra tributi di diversa tipologia tramite modello F24, mentre resta esclusa la compensazione “verticale”.
Sanzioni
In caso di inosservanza del divieto, la sanzione, nella misura del 50 per cento, viene applicata in riferimento a ciascuna indebita compensazione e non prima della chiusura di eventuali controversie pendenti.
La circolare ricorda inoltre che non sono sanzionabili le eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo precedente al 18 febbraio 2011 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011), a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.