AVVISO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIMENTO E GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI PER “SALENTO FESTIVAL”
ART. 1 OGGETTO DELL’ APPALTO
La Provincia, concede il servizio di ricerca, di gestione e di sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni relative a Salento Festival da realizzare dal 13 al 31 luglio 2011, attraverso appuntamenti distribuiti tra la Città di Lecce ed altre località del territorio provinciale di rilevante interesse artistico, culturale e turistico.
In particolare l’ iniziativa, da realizzare secondo l’allegato progetto, sarà inaugurata il 13 Luglio 2011 da Nicola Piovani e l’orchestra sinfonica della Fondazione “ICO Tito Schipa”, e si articolerà attraverso:
• 3 (tre) serate dedicate a “Italia Wave”, il più grande Festival del Rock Italiano,
• 3 (tre) serate dedicate all’ultima produzione dell’Opera dei Pupi di Mimmo Cuticchio;
• 1 (una) serata in omaggio ad Ennio Morricone, con l’offerta al pubblico di musiche, mostra di manoscritti e partiture dell’artista;
• 1 (una) sezione dedicata alla prosa ed alla danza;
• 1 (una) sezione dedicata a mostre di arte, architettura e arte contemporanea,
fotografia e moda;
• quotidiani “incontri letterari” pomeridiani nei posti più suggestivi del Salento;
• serata conclusiva con Gigi Proietti e l’Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO in omaggio al maestro Petrolini.
L’ appaltatore, a fronte del corrispettivo (provvigione indicata nell’offerta) acquisisce il diritto, in regime di esclusiva commerciale, di effettuare la ricerca e lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni del suddetto evento, alle condizioni previste dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara; inoltre l’ appaltatore concorre alla buona riuscita degli eventi stessi nelle forme e con le modalità previste dagli articoli seguenti.
Da tale attività si intendono esclusi gli sponsor istituzionali che la Provincia si riserva di contattare direttamente.
ART. 2 DURATA DELL’ APPALTO
L’appalto ha durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto fino al 31 dicembre 2011. E’, pertanto, fatto divieto all’ appaltatore di concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi che abbiano durata superiore a quella dell’ appalto stesso.
L’appalto, a insindacabile giudizio della Provincia, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.
ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di servizi attinenti a quello dell’appalto;
b) avere sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea;
c) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006;
d) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del D.Lgs.81/2008;
e) referenze di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993.
ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL APPALTATORE
Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione approvati con deliberazione C.P. n. 113 del 29.12.2005 :
L’appaltatore deve assicurare lo svolgimento del proprio servizio secondo le modalità indicate nella proposta progettuale presentata in sede di gara, assicurando la valorizzazione dell’evento ed una adeguata strategia di comunicazione.
L’appaltatore è tenuto al pagamento del corrispettivo dell’ appalto offerto in fase di gara, oltre IVA al 20%, mediante versamento a favore della Provincia di Lecce nel seguente modo:
- il 50% contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
- il restante 50% entro il 30 giugno 2011.
L’ appaltatore inoltre deve:
a) tenere costantemente aggiornata la Provincia sulla definizione e sull’attuazione del piano di sponsorizzazione, collaborando con l’ufficio provinciale preposto, ai fini del miglior coordinamento delle attività e delle iniziative;
b) fornire alla Provincia in tempo utile i loghi/marchi/nomi degli sponsor, in formato elettronico, ai fini del loro inserimento sul materiale pubblicitario delle manifestazioni che sarà direttamente realizzato dalla Provincia e sul sito web provinciale;
c) comunicare preventivamente alla Provincia, in forma scritta, le generalità degli sponsor individuati ed i messaggi pubblicitari che intende divulgare al fine di consentire alla Provincia l’esercizio del diritto di rifiuto di cui al successivo art. 5.
L’ appaltatore è responsabile verso la Provincia dell’esatto adempimento del contratto d’appalto.
Restano a carico dell’appaltatore tutti gli oneri economici necessari all’esecuzione del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata in fase di gara.
La Provincia resta estranea ai rapporti che l’ appaltatore instaura con soggetti terzi, in particolare con gli sponsor, non assumendo nessun tipo di responsabilità nei confronti dei medesimi.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte del appaltatore deve avvenire unicamente in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto ed in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto, non comunicando né trasmettendo ad altri soggetti i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge.
ART. 5 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA
La Provincia riconosce all’ appaltatore, in regime di esclusiva, lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni degli eventi sopra indicati.
L’obbligazione della Provincia nei confronti dell’ appaltatore costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione degli eventi indicati nel contratto, indipendentemente dall’effettiva utilità che l’ appaltatore o i suoi aventi causa ne possono trarne.
In particolare, la Provincia mette a disposizione le seguenti opportunità di comunicazione previste nell’ambito degli eventi relativi al Festival del Salento di cui all’allegato programma:
• sfruttamento commerciale, in regime di esclusiva, delle sponsorizzazioni degli eventi del Festival del Salento per l’intera durata dell’ appalto e alle condizioni previste dal presente capitolato e dall’offerta presentata in fase di gara;
• visibilità nella conferenza stampa di presentazione dell’ Evento e delle relative manifestazioni;
• presenza nella cartella stampa e citazione degli sponsor nel comunicato stampa e nelle schede contenute;
• presenza del logo/marchio/nome degli sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione delle manifestazioni (manifesti, locandine, opuscoli, programmi,conferenza stampa, pubblicazione su quotidiani e spot radiotelevisivi);
• presenza del marchio degli sponsor sulla comunicazione promopubblicitaria dell’Evento;
• caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le manifestazioni sostenute dagli sponsor selezionati, con spazi appositamente riservati per striscioni, pannelli, ecc.)
• inserimento del logo/marchio/nome degli sponsor sui palchi delle manifestazioni; i supporti riportanti il logo/marchio/nome degli sponsor dovranno essere forniti e posti in opera a cura e spese del appaltatore e dovranno essere preventivamente autorizzati (per la quantità, la tipologia e le caratteristiche) da parte della Provincia;
• possibilità per gli sponsor, subordinata al preventivo gradimento della Provincia, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione;
• possibilità per gli sponsor di distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico dell’Evento, con la presenza di proprio personale negli spazi dell’Evento, eventualmente allestiti ed organizzati ad hoc;
• possibilità per gli sponsor di realizzare campagne di comunicazione a sostegno dell’Evento sponsorizzato;
• assegnare all’appaltatore n. 100 biglietti/posti in posizione privilegiata per assistere all’Evento, o farvi assistere gli sponsor e propri ospiti;
• possibilità per gli sponsor di realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema dell’Evento sponsorizzato;
• possibilità per gli sponsor di organizzare eventi propri, e per i propri ospiti, negli spazi dell’Evento sponsorizzato;
• possibilità per gli sponsor di diffondere a clienti e pubblici selezionati di interesse dello sponsor di documentazione inerente l’Evento.
Le attività poste in essere dall’ appaltatore e/o dagli sponsor dallo stesso individuati sono soggette alle norme ed al regime autorizzatorio previsto dalla disciplina vigente, ivi incluso il pagamento di eventuali tributi e canoni. E’, pertanto, onere dell’ appaltatore e dei suoi aventi causa acquisire le autorizzazioni eventualmente previste ed assolvere agli obblighi tributari e tariffari. La Provincia si riserva la facoltà di non consentire e, ove poste in essere, di far cessare quelle attività pubblicitarie che risultassero in contrasto con la sicurezza pubblica e/o con la buona riuscita delle manifestazioni senza che l’ appaltatore o i suoi aventi causa possano vantare alcun diritto al risarcimento del danno o indennizzo.
ART. 6 ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE, DIRITTO DI RIFIUTO
L’ appaltatore non può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che:
• siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale della Provincia di Lecce;
• siano in contrasto con gli indirizzi della Provincia;
• possano creare pregiudizio o danno alla immagine della Provincia o alle proprie iniziative;
• siano reputati inaccettabili per motivi di pubblico interesse.
Sono, altresì, in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo , razzismo, odio o minaccia;
• pubblicità ingannevole.
In relazione a quanto sopra l’appaltatore comunica preventivamente alla Provincia, in forma scritta, le generalità degli sponsor individuati e l’eventuale messaggio pubblicitario che intende divulgare.
Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione la Provincia ha facoltà di esercitare il diritto di rifiuto degli sponsor e/o del messaggio pubblicitario, dandone comunicazione scritta all’ appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Regolamento Provinciale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione (deliberazione C.P. 113/2005).
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ART. 7 CONTENUTO DELL’OFFERTA
Entro 20 (venti) giorni dal presente avviso, i Soggetti partecipanti alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecce, via Umberto I, 13- 73100 LECCE, un plico sigillato. Il plico dovrà pervenire a mezzo posta (raccomandata) o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, entro il termine perentorio indicato nell’avviso. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico sigillato dovrà riportare all’esterno, a pena l’esclusione, le seguenti indicazioni:
• oggetto della gara
e dovrà contenere:
a) la busta sigillata, con l’ ”offerta economica” che dovrà riportare all’interno:
-Importo garantito (IVA esclusa) del corrispettivo dell’ appalto;
- Percentuale di provvigione.
b) la busta sigillata, con l’offerta tecnica dovrà contenere:
- la descrizione del piano strategico di azione.
Il piano dovrà in particolare contenere:
• descrizione degli strumenti e procedure per la definizione del target di sponsor;
• schema del piano di ricerca delle sponsorizzazioni con la descrizione delle azioni che saranno intraprese e i mezzi utilizzati;
• modalità di gestione dei contratti con le Aziende sponsor e delle attività di sponsorizzazione;
• descrizione degli strumenti di comunicazione corredati del corrispondente valore economico;
• elenco del portafoglio clienti.
ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa come risultante dai punteggi attribuiti nel modo seguente: - offerta tecnica: punti 50; - offerta economica: punti 50. Gli elementi dell’offerta tecnica saranno giudicati nel modo seguente: - strumenti e procedure per la definizione del target di sponsor: max punti 6. - piano di ricerca delle sponsorizzazioni con la descrizione delle azioni che saranno intraprese e i mezzi utilizzati: max punti 9 - modalità di gestione dei contratti con gli sponsor e delle attività di sponsorizzazione: max punti 7 - strumenti di comunicazione corredati del corrispondente valore economico: max punti 15 - elenco del portafoglio clienti (aziende-sponsor): max punti 13
Nella valutazione, la Commissione giudicatrice farà riferimento ai seguenti criteri motivazionali, corrispondenti ai relativi elementi di valutazione sopra indicati:
1) Adeguatezza degli strumenti e delle procedure che il concorrente intende avviare per l’individuazione delle aziende che si propone di raggiungere per la loro propensione a investire in contratti di sponsorizzazione e per i valori e l’immagine che trasmettono (fino a punti .. 4..);
2) Adeguatezza degli strumenti e delle modalità che il concorrente propone di adottare per l’acquisizione degli sponsor; in particolare verrà valutata la rispondenza delle attività che intende intraprendere al fine di reperire lo sponsor e la congruità delle risorse e del personale che prevede di coinvolgere(fino a punti…4…);
3) – Idoneità degli strumenti e delle metodologie di comunicazione che il concorrente propone per la promozione degli eventi del Festival del Salento (stampa, televisione, radio) e livello di visibilità territoriale (nazionale o locale) che il sistema della comunicazione assicura al progetto promozionale(fino a punti .5.);
4) – Rilevanza e adeguatezza del piano di sponsorizzazione cioè del sistema di pubblicità,comunicazione e pubbliche relazioni che il concorrente propone di mettere in atto per dare visibilità allo sponsor. In particolare verrà valutata la sua coerenza con il piano di comunicazione degli eventi proposto al punto 3) (fino a punti ..5..);
5) – Coerenza tra le fasi operative e le tempistiche che il concorrente propone e le date previste per glieventi remieri. Congruità delle tempistiche con la realizzazione del piano comunicazionale (fino a punti…6…);
6) – Rilevanza, quantitativa e qualitativa, del portafoglio clienti del concorrente (fino a punti…6…);
L’offerta economica sarà valutata tenendo conto dell’importo garantito (IVA esclusa) del corrispettivo dell’appalto al netto della percentuale di provvigione. Il punteggio massimo riferito all’offerta economica sarà attribuito considerando l’offerta al netto della provvigione secondo la seguente formula: Pi= Pmax (Oi/0max) Dove: Pi= punteggio attribuito al concorrente “i” Pmax= punteggio massimo attribuibile (50) Oi= corrispettivo offerto dal concorrente “i”(offerta-provvigione) Omax= corrispettivo maggiore fra quelli offerti
L’appalto sarà affidato anche in presenza di una sola offerta.
ART. 9 GARANZIA
Alla ditta aggiudicataria è, altresì, richiesta, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali una polizza fidejiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D Lgs 1.09.1993, N. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pari al 70% dell’offerta compresa la provvigione (IVA esclusa).
La garanzia deve essere valida per tutta la durata del contratto e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell’accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti.
ART. 10 OPERAZIONI DI GARA
Le offerte saranno esaminate da una Commissione presieduta dal Dirigente del servizio competente e da due funzionari della Provincia.
ART. 11 DANNI A PERSONE O COSE<
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La Provincia non è responsabile dei danni eventualmente causati all’ appaltatore o suoi aventi causa, derivanti da comportamenti di terzi.
Nessuna responsabilità assume la Provincia nei confronti dell’ appaltatore per danni causati da forza maggiore o da ordine dell’Autorità.
L’ appaltatore è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto della Provincia che di terzi, per fatti od omissioni verificatisi nello svolgimento del contratto.
ART. 12 PROCEDURE DI CONTROLLO
La Provincia ha diritto di controllare il regolare svolgimento del contratto da parte dell’ appaltatore. Allo scopo l’ appaltatore è obbligato a tenere a disposizione della Provincia tutte le informazioni ed i documenti utili a consentire l’esecuzione dei controlli.
ART. 13 PENALI
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’ appaltatore, le obbligazioni derivanti dal contratto o dalle norme di legge non vengano dallo stesso rispettate, la Provincia può applicare le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Sono previste le seguenti penali contrattuali:
a) mancato versamento dell’importo di sponsorizzazione offerto in fase di gara nelle modalità e tempi previsti dal presente capitolato: penale di € 500 (cinquecento).per ogni giorno di ritardo;
b) effettuazione di sponsorizzazioni in assenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Capitolato: penale di € 10.000 (diecimila) per ogni violazione
c) mancata preventiva comunicazione delle generalità dello sponsor e/o dei messaggi pubblicitari: penale di € 500 (cinquecento) per ogni omissione;
d) mancata ottemperanza alla comunicazione della Provincia di rifiuto dello sponsor e/o del messaggio pubblicitario: € 5.000 (cinquemila) per ogni violazione;
e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 1,500 (millecinquecento) per ogni contestazione;
f) mancata messa a disposizione della Provincia delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti in fase di controllo della regolare esecuzione del contratto: € 2.000 (duemila) .per ogni contestazione;
g) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500 (cinquecento) e € 7.000 (settemila), commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
ART. 14 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI
La Provincia contesta all’appaltatore l’applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l’hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza.
L’ appaltatore, ove lo ritenga opportuno, trasmette alla Provincia le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.
La Provincia, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, la Provincia applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta all’ appaltatore da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Provincia e l’impresa, e viceversa, dovranno essere effettuate preferibilmente a mezzo fax o PEC, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest’ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.
In relazione alle penali applicate, ove l’ appaltatore non provveda al pagamento delle stesse entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di addebito, la Provincia ha facoltà di incamerare la garanzia.
ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
a) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi previsti dal contratto;
b) violazione grave degli obblighi di riservatezza;
c) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
d) perdita dei requisiti di ordine generale;
e) produzione di danno all’immagine della Provincia;
f) cessione del contratto;
g) sub-concessione del servizio.
ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO
Il concorrente che risulterà definitivamente aggiudicatario ne riceverà specifica comunicazione da parte della Provincia.
Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'impresa avrà a disposizione 10 giorni per presentare alla Provincia:
a) una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il contratto, con indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; se trattasi di procuratore dovrà essere presentata anche l’originale della procura o copia autentica notarile della stessa;
b)la garanzia definitiva, regolarmente costituita.
L’affidamento della concessione sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo contratto in forma di scrittura privata.
L’aggiudicatario dovrà intervenire alla firma del contratto nel luogo, nella data e nell’ora che gli saranno comunicati.
L’inadempimento dell’aggiudicatario (in relazione ad uno o più degli obblighi sopra elencati o al mancato intervento alla stipula del contratto nel luogo, nella data e nell’ora comunicati) comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
ART, 17 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:
a)i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara nonché alla stipula e all’esecuzione del contratto;
b)i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche correlate alle finalità;
c)il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla procedura; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla procedura o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d)i dati potranno venire a conoscenza e/o essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:qualsiasi soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990, rappresentanti dei concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara, personale dipendente della Provincia di Lecce incaricato del procedimento;
e)l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al titolare del trattamento;
f)titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Lecce;
g)responsabile del trattamento dei dati è il dottor Gavino Pallara.
ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del procedimento è il dottor Gavino Pallara.
ART. 19 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI La determinazione a contrattare, il Capitolato speciale, l’Avviso pubblico, unitamente a tutti gli allegati, possono essere reperiti sul sito Internet della Provincia di Lecce all’indirizzo: www.provincia.le.it Ogni eventuale chiarimento può essere chiesto al dottor Pallata nei giorni dal lunedì al venerdì, in orario dalle ore 9.00 alle 13.00 (telefono 0832 683584 e-mail gpallara@provincia.le.it)
ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE È vietato all’ appaltatore cedere il contratto e sub-concedere il servizio, anche in parte, a soggetti terzi.
ART. 21 FORO DI COMPETENZA In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Lecce.
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell’ appaltatore tutte le spese per la stipula del contratto d’appalto.
ART. 23 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio al Codice Civile ed alle ulteriori norme applicabili.