Lunedì, 25 Novembre 2024

Decreto legge sullo sviluppo economico al via, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale



Decreto legge sullo sviluppo economico al via, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato il 18 maggio u.s. in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" meglio noto come "Decreto Sviluppo". Nel provvedimento sono previste anche diverse misure nazionali per il rilancio dell’edilizia: silenzio-assenso per il permesso di costruire, semplificazioni in materia di affidamento di opere pubbliche e nuovo Piano casa.


Per quanto riguarda il rilascio del “permesso di costruire” (ex licenza edilizia) viene introdotto il principio del silenzio-assenso entro un massimo di 90 giorni (che diventano 150 per le città di oltre 100mila abitanti), salvo che siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Qualora si rendano necessarie integrazioni alla documentazione o qualora il responsabile del procedimento richieda «modifiche di modesta entità» alla richiesta originaria, il termine del silenzio-assenso potrà in questi casi dilatarsi di 60 giorni. Tra le opere per le quali è indispensabile il permesso di costruire, rientrano le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e le ristrutturazioni edilizie (frazionamento immobiliare (aumento di unità immobiliari), aumento del volume, modifica della sagoma, variazione dei prospetti o modifica delle superfici, cambiamento di destinazione d'uso per i soli centri storici). Il Decreto legge ribadisce altresì la possibilità di applicare la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al posto della Dia per opere di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilzia e manutenzione straordinaria e di iniziare subito i lavori e non più dopo 30 giorni.
In materia di appalti, il decreto semplifica l’affidamento delle opere pubbliche soprattutto per le piccole e medie imprese: per la procedura negoziata senza bando di gara, la soglia dei 500.00 euro è innalzata fino a 1 milione con l’obbligo di invito di almeno dieci concorrenti (per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro) e cinque (per lavori di importo inferiore a 500.000 euro). Mentre per la licitazione privata semplificata (gara ad inviti) sale da 1 milione a 1 milione e cinquecentomila. Inoltre, al fine di favorire una più sana competizione tra le Pmi, per l’esclusione automatica delle offerte anomale si passa dall’attuale limite di un milione a 4,8 milioni (soglia europea).
Un’altra misura rilevante è il rinvio di sei mesi per le certificazioni SOA relative alle nuove categorie Os introdotte dal Regolamento del Codice e quindi le attestazioni relative alle categorie di opere modificate non decadranno al 5 dicembre 2011, bensì a giugno del 2012. Infine i costruttori avranno tempo fino al 2013 per qualificarsi utilizzando i bilanci dei cinque migliori anni dell’ultimo decennio.
Nell’ambito del Piano casa, invece, il decreto stabilisce che le Regioni approvino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento, specifiche leggi per incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate (in particolare, interventi di demolizione e ricostruzione con libertà di sagoma: sono consentiti ampliamenti fino al 20%, mentre per gli edifici non residenziali viene introdotta per la prima volta la possibilità di ampliamenti di volumetria del 10%). Trascorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto le disposizioni saranno immediatamente applicabili per le regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.

E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" meglio noto come "Decreto Sviluppo". Nel provvedimento sono previste anche diverse misure nazionali per il rilancio dell’edilizia: silenzio-assenso per il permesso di costruire, semplificazioni in materia di affidamento di opere pubbliche e nuovo Piano casa.


Per quanto riguarda il rilascio del “permesso di costruire” (ex licenza edilizia) viene introdotto il principio del silenzio-assenso entro un massimo di 90 giorni (che diventano 150 per le città di oltre 100mila abitanti), salvo che siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Qualora si rendano necessarie integrazioni alla documentazione o qualora il responsabile del procedimento richieda «modifiche di modesta entità» alla richiesta originaria, il termine del silenzio-assenso potrà in questi casi dilatarsi di 60 giorni. Tra le opere per le quali è indispensabile il permesso di costruire, rientrano le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e le ristrutturazioni edilizie (frazionamento immobiliare (aumento di unità immobiliari), aumento del volume, modifica della sagoma, variazione dei prospetti o modifica delle superfici, cambiamento di destinazione d'uso per i soli centri storici). Il Dl ribadisce altresì la possibilità di applicare la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al posto della Dia per opere di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilzia e manutenzione straordinaria e di iniziare subito i lavori e non più dopo 30 giorni.
In materia di appalti, il decreto semplifica l’affidamento delle opere pubbliche soprattutto per le piccole e medie imprese: per la procedura negoziata senza bando di gara, la soglia dei 500.00 euro è innalzata fino a 1 milione con l’obbligo di invito di almeno dieci concorrenti (per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro) e cinque (per lavori di importo inferiore a 500.000 euro). Mentre per la licitazione privata semplificata (gara ad inviti) sale da 1 milione a 1 milione e cinquecentomila. Inoltre, al fine di favorire una più sana competizione tra le Pmi, per l’esclusione automatica delle offerte anomale si passa dall’attuale limite di un milione a 4,8 milioni (soglia europea).
Un’altra misura rilevante è il rinvio di sei mesi per le certificazioni SOA relative alle nuove categorie Os introdotte dal Regolamento del Codice e quindi le attestazioni relative alle categorie di opere modificate non decadranno al 5 dicembre 2011, bensì a giugno del 2012. Infine i costruttori avranno tempo fino al 2013 per qualificarsi utilizzando i bilanci dei cinque migliori anni dell’ultimo decennio.
Nell’ambito del Piano casa, invece, il decreto stabilisce che le Regioni approvino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento, specifiche leggi per incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate (in particolare, interventi di demolizione e ricostruzione con libertà di sagoma: sono consentiti ampliamenti fino al 20%, mentre per gli edifici non residenziali viene introdotta per la prima volta la possibilità di ampliamenti di volumetria del 10%). Trascorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto le disposizioni saranno immediatamente applicabili per le regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.

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