Operazioni Iva da segnalare al
Fisco: chi è dentro e chi resta fuori. Con la circolare 24/E diffusa oggi,
l’Agenzia torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva
pari o sopra i 3mila euro e detta il passo dei nuovi adempimenti, alla luce
dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22
dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).
Esoneri del primo tempo e
scadenze più lunghe – Soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte
dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o
ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva.
Sempre con riferimento all’anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione
sono più lunghi. I termini per assolvere quest’obbligo, infatti, scadono il 31
ottobre 2011.
Il calendario delle
comunicazioni
2010 |
||
Operazioni rilevanti |
Soglie |
Scadenze |
Operazioni con fattura |
Pari o sopra i 25.000
euro (al netto dell’Iva) |
31 ottobre 2011 |
2011 |
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Operazioni rilevanti |
Soglie |
Scadenze |
Operazioni con fattura |
Pari o sopra i 3.000 euro (al netto dell’Iva) |
30 aprile 2012 |
Operazioni senza obbligo di fattura |
Pari o sopra i 3.600 euro
(Iva inclusa) |
30 aprile 2012 |
Fuori i minimi, le operazioni
Intra e quelle presenti in A.T. inclusi gli enti non commerciali per le attività
commerciali e chi si avvale della dispensa per operazioni esenti – Il
documento di prassi spiega che sono esclusi dall’obbligo di
comunicazione i “minimi”, per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti
di minori dimensioni, a patto che nel corso dell’anno il regime non perda
efficacia. Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito
comunitario poichè le relative informazioni sono già acquisite mediante i
modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies
per il contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale. Escluse anche le
operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe
tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di
somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative
agli atti di compravendita di immobili. Tra i contribuenti tenuti, invece, a
presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle
operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti che
si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto Iva.
Le operazioni Iva
che “passano sulla carta” sono esonerate – Nessuna comunicazione è prevista
per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il
pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da
operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio
nazionale.
Il testo della circolare è
disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia.