Accertamento e adesione unica per
le società che rientrano nel consolidato nazionale. Con la circolare 27/E
diffusa oggi, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità per il controllo delle
società che aderiscono al regime della tassazione di gruppo. Il documento di
prassi si sofferma sul nuovo procedimento, più semplice ed efficiente rispetto
al passato in quanto basato su un “atto unico” di accertamento, e non più su
due livelli di controllo. Il nuovo atto, infatti, notificato sia alla
consolidata sia alla consolidante, contiene le rettifiche del reddito
complessivo della consolidata e determina, inoltre, la maggiore imposta
riferibile alla tassazione di gruppo. Non solo. Sempre in termini di efficienza
dell’azione amministrativa, è previsto un unico procedimento di adesione, a cui
possono partecipare entrambi i contribuenti, anche separatamente. Il pagamento
delle somme dovute, da qualunque dei soggetti effettuato, estingue la pretesa
tributaria per entrambi.
Modello Ipec, tempi e modi per
presentarlo - La consolidante può scegliere se e nei confronti di quali
controllate utilizzare le perdite del consolidato, a scomputo dei maggiori
imponibili accertati con l’atto unico o nell’ambito dei procedimenti di
adesione, presentando telematicamente l’apposito modello Ipec, disponibile sul
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Perché sia valida, la richiesta deve
essere inviata telematicamente, anche nei casi in cui è previsto che venga
allegata una copia cartacea. Inoltre, il documento di prassi detta i tempi di
presentazione del modello di richiesta, differenziandoli in base alle diverse
procedure di accertamento e di adesione previste dalla normativa. La
presentazione dell’istanza comporta la sospensione del termine per
l’impugnazione dell’atto unico, sia per la consolidata che per la consolidante.
Gli adempimenti degli uffici
- La circolare detta i modi con cui l’ufficio competente procede al riscontro
dell’utilizzabilità delle perdite richieste e al loro scomputo dai maggiori
imponibili accertati nell’atto unico o definiti in adesione. In particolare,
l’ufficio cui compete l’emissione dell’atto unico effettua un mero riscontro
sull’effettiva indicazione delle perdite nella dichiarazione annuale di gruppo,
senza entrare nel merito della loro effettiva spettanza sostanziale.
Successivamente, l’ufficio verifica se le perdite utilizzabili al termine del
periodo d’imposta oggetto di rettifica siano già state utilizzate, in
dichiarazione o in accertamento, in quelli successivi e fino alla data di
presentazione della richiesta. Inoltre, nella circolare si sottolinea che le
perdite richieste in diminuzione tramite il modello Ipec non sono più nella
disponibilità della consolidante, perché già utilizzate.
Riscossione coattiva su
entrambi - La circolare illustra la procedura di riscossione coattiva e
chiarisce che l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo o provvisorio, è
effettuata sia nei confronti della consolidata sia della consolidante,
obbligate in solido.
In
caso di liti, una sola decisione - In
tema di contenzioso il documento di prassi chiarisce che una sola Commissione
tributaria competente decide sull’unica pretesa tributaria, con effetto nei
confronti di entrambi i contribuenti, anche ordinando, per effetto del
litisconsorzio necessario, l’eventuale integrazione del contraddittorio. Ciò in
linea con la gestione unitaria dell’obbligazione tributaria contenuta nell’atto
unico.
Regime
transitorio - In merito al regime
transitorio, l’ufficio competente procede all’emissione dell’atto unico solo se
prima del 31 dicembre 2010 non è già stato emesso un atto basato sul vecchio
doppio livello. Di contro, nel caso in cui prima di questa data sia già stato
emesso un atto di accertamento sulla base della normativa previgente, si dovrà
proseguire con il vecchio sistema “binario”. A questo scopo, non rileva la
circostanza che siano stati compiuti solo atti istruttori.
Il testo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate- www.agenziaentrate.gov.it .