Via libera al ravvedimento
“frazionato” purché siano corrisposti gli interessi e le sanzioni dovute e non
siano intervenuti controlli. E’ questo il chiarimento contenuto nella
risoluzione 67/E dell’Agenzia diffusa oggi, che invece chiude le porte alla
“rateazione” delle somme da ravvedimento, considerata una modalità di pagamento
dilazionato nel tempo applicabile soltanto in presenza dei presupposti
normativi. In ogni caso, il ravvedimento parziale vale solo nei tempi previsti
per quello ordinario e, nel caso in cui intervengano dei controlli successivi,
si ritengono validi solo i versamenti precedenti.
Il “ravvedimento parziale” non
è una rateazione – Il documento di prassi distingue il “ravvedimento
parziale” dalla “rateazione” delle somme da ravvedimento. Quest’ultima non
viene ammessa, in quanto consentirebbe al contribuente di cristallizzare il
debito alla data del versamento della prima rata, più favorevole, diversamente
dal ravvedimento parziale con cui invece sanzioni e interessi vengono calcolati
volta per volta in base al debito d’imposta residuo, sempre rispettando le
relative scadenze.
Il testo completo della
risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it -
all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”. Su
Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.