Oggi, con un
comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento
delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e
il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza
hanno constatato, con riferimento alla verifica dei risultati d’esercizio 2010,
per le regioni Calabria, Campania e Molise, il consolidamento delle condizioni
per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 86,
della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 311/2004 e successive modifiche intervenute.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2011, in queste regioni è
confermata l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota,
dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti
percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30.
La maggiorazione ha effetto sugli acconti Irap
(primo e secondo) che dovranno essere determinati:
- con il metodo storico, assumendo quale imposta del
periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2010, già comprensiva
della maggiorazione di 0,15 punti percentuali
- con
il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella
determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota
d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali
Per quanto riguarda l’incremento
di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale IRPEF, per l’anno
d’imposta 2011, previsto per le regioni Calabria, Campania e Molise, si precisa
che lo stesso produce effetti nell’anno 2012. Tuttavia, in relazione ai lavoratori
dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di
lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale
2011, oltre a quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2010,
applicando l’aliquota maggiorata dell’1,70.