Il datore di lavoro deve comunicare all'Inail entro il prossimo 16 maggio il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Lo rende noto l'ente assicurativo con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 in attuazione dei nuovi obblighi posti dal D. Lgs. 81/200, art. 18, co. 1, lett. aa). L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive. Rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro o i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, co. 1).
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso la sezione Punto Cliente.
L'inserimento del nominativo del RLS (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) presso il Punto Cliente Inail, in sede di prima applicazione, va effettuato come sopra detto entro il prossimo 16 maggio, ma per gli anni successivi, salvo ulteriori variazioni, detta comunicazione a conferma di un nominativo già inserito nel sito Inail o per una nuova segnalazione da registrare dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno.
Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL possono effettuare la predetta comunicazione obbligatoria ai fini della legge tramite il sito internet dell'Inail. Qualora non avessero ancora provveduto ad effettuare la registrazione devono: collegarsi al sito www.inail.it, selezionare l'area 'Registrazione', accedere alla sezione 'Registrazione ditta', inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1 e riceveranno dall'INAIL a mezzo posta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito. Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Dichiarazione RLS. Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS .
Il consulente del lavoro tramite il "Punto Cliente" Inail avrà la possibilità di procedere all'inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta ad INAIL, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto. Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra. Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra' selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono: UNITA' PRODUTTIVA - PROGRESSIVO - UNITA' PRODUTTIVA -DENOMINAZIONE - INDIRIZZO - COMUNE - PROVINCIA - CAP - DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA - CODICE FISCALE - COGNOME - NOME - DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine).
Se ci sono più unità produttive la procedura consente l'attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera.
Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Per quanto riguarda l'inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l'accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende (Consulenti del Lavoro, ecc.). Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l'avvio iniziale e l'inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall'utenza principale.
L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 co. 1, lett. aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
Solo per problemi tecnici ostativi all'inserimento on-line, la comunicazione del nominativo del RLS può essere fatta via fax al numero 800 657 657 utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL.
Coloro che avessero inviato la comunicazione del nominativo del RLS tramite posta o fax prima dell'emanazione della circolare Inail n. 11 del 12 marzo, devono provvedere alla comunicazione del nominativo del RLS tramite il format e la relativa procedura on-line stabilita dalla predetta circolare.
FRANCESCA MAGGIULLI