I sostituti d’imposta hanno più
tempo per regolarizzare i versamenti degli importi per la detassazione dei
premi di produttività, senza applicazione di sanzioni.
Il termine dell’ 1° agosto è
prorogato al 16 dicembre 2011. La stessa data vale anche per gli eventuali
rapporti di lavoro cessati.
Lo precisa la circolare 36/E
dell’Agenzia delle Entrate diffusa oggi, che posticipa la scadenza per versare
le somme dovute per l’applicazione, nei mesi di gennaio e febbraio, della
detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o
contratti collettivi di II livello.
Le sanzioni non sono dovute a
patto che, entro il 16 dicembre, sia versata la differenza, maggiorata degli
interessi, tra l’imposta sostitutiva già pagata e l’importo delle effettive
ritenute ordinarie.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.