Lunedì, 25 Novembre 2024

Salute e sicurezza sul lavoro, il ruolo degli enti bilaterali nella formazione


I chiarimenti della circolare del ministero del Lavoro in attesa dell'immininte Accordo Stato Regioni


Salute e sicurezza sul lavoro, il ruolo degli enti bilaterali nella formazione

Chiarimenti ministeriali sull’attività di formazione realizzata dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o dal datore di lavoro in collaborazione con essi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fondamentale il ruolo attribuito alla bilateralità  dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che pone questo strumento a supporto delle imprese e dei lavoratori per la gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: lo ribadisce la circolare n. 20 del 29 luglio u.s. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il T.U. n. 81/2008 coord, d. lgs. N. 106/2009, nel rivedere la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell art. 2 co. 1 lett. ee) che riprende l’art. 2 d. lgs. n. 276/2003 e s.m.i., riporta i criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti riservati agli enti e organismi bilaterali.

Le disposizioni normative espongono, senza lasciare margine all’insorgenza di possibili dubbi, come gli organismi debbano essere costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento.

Un’attività ispettiva di controllo, infatti, verifica la legittimazione di un organismo circa la sussistenza e l’effettività del requisito sopra riportato.

Tali precisazioni arrivano in vista dell’accordo Stato Regioni che, pur con il rinvio, è oramai imminente, in attuazione di quanto previsto agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro, dal canto suo, è tenuto a chiedere la collaborazione per la formazione dei propri lavoratori unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dall’azienda, che siano in possesso dei requisiti di legge sopra indicati.

A tal proposito, specifica la circolare ministeriale, occorre fare attenzione alla sussistenza di ulteriori elementi che non devono mancare, ovvero che l’organismo operi nel settore di riferimento, ad esempio l’edilizia, e non in altro settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.

Francesca Maggiulli
Consulente del Lavoro
Direttore Centro Formazione AiFOS ZEMA sas

 

 

Il Testo Unico sulla Sicurezza d. lgs. n. 81/2008 coord, d. lgs. N. 106/2009

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