Chiarimenti ministeriali sull’attività di formazione realizzata dagli
enti bilaterali e dagli organismi paritetici o dal datore di lavoro in collaborazione
con essi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fondamentale il ruolo attribuito alla bilateralità dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che pone
questo strumento a supporto delle imprese e dei lavoratori per la gestione
delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: lo
ribadisce la circolare n. 20 del 29 luglio u.s. del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Il T.U. n. 81/2008 coord, d. lgs. N. 106/2009,
nel rivedere la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell
art. 2 co. 1 lett. ee) che riprende l’art. 2 d. lgs. n. 276/2003 e s.m.i.,
riporta i criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti riservati
agli enti e organismi bilaterali.
Le disposizioni
normative espongono, senza lasciare margine all’insorgenza di possibili dubbi,
come gli organismi debbano essere costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nell’ambito del
sistema contrattuale di riferimento.
Un’attività
ispettiva di controllo, infatti, verifica la legittimazione di un organismo circa
la sussistenza e l’effettività del requisito sopra riportato.
Tali
precisazioni arrivano in vista dell’accordo Stato Regioni che, pur con il
rinvio, è oramai imminente, in attuazione di quanto previsto agli artt. 34 e 37
del D. Lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro, dal canto suo, è tenuto a chiedere la collaborazione per la formazione dei propri lavoratori
unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dall’azienda, che siano in
possesso dei requisiti di legge sopra indicati.
A tal proposito, specifica la circolare ministeriale, occorre fare attenzione alla sussistenza di ulteriori elementi che non devono mancare, ovvero che l’organismo operi nel settore di riferimento, ad esempio l’edilizia, e non in altro settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Francesca
Maggiulli
Consulente del Lavoro
Direttore Centro Formazione AiFOS ZEMA sas
Il Testo Unico sulla Sicurezza d. lgs. n. 81/2008 coord, d. lgs. N. 106/2009