Più tempo agli operatori
economici per regolarizzare le fatture erroneamente emesse con la vecchia
aliquota e imposizione al 20% se le fatture sono state emesse anticipatamente o
gli acconti sono stati pagati entro il 16 settembre 2011.
Sono questi due dei principali
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E di oggi
che dà ulteriori indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21%,
prevista dal Dl 138 del 2011, ed entrata in vigore il 17 settembre.
Più tempo per correggere gli
errori – Per venire incontro alle esigenze degli operatori economici con
particolari complessità tecniche o gestionali, l’Agenzia concede più tempo per
regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in
modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
Pertanto, i contribuenti
che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile possono
regolarizzare le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27
dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo.
Invece, i contribuenti con
liquidazione Iva trimestrale possono correggere le fatture emesse entro il mese
di settembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel quarto trimestre entro il
16 marzo.
Aliquota al 20% per fatture
anticipate e acconti – La circolare chiarisce che nel caso in cui sia stata
emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima
che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera
effettuata alla data di emissione della fattura o del pagamento.
In questo caso l’aumento dell’Iva
non si applica agli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato
l’aliquota del 20%, mentre per le fatture a saldo emesse successivamente ed
eventuali altri acconti è necessario applicare la nuova aliquota del 21%. Allo
stesso modo, se entro il 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata,
questa sconta l’aliquota del 20% anche se il bene è stato consegnato o il
servizio è stato pagato successivamente a tale data.
Commercio al minuto, vale solo
il metodo matematico – Con l’introduzione della nuova aliquota il
metodo matematico per la determinazione dell’imposta da versare diventa
l’unico applicabile per i commercianti al minuto. In pratica l’imponibile si
determina dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori
(121 per le operazioni che scontano l’Iva del 21%).
Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Normativa e prassi”.