Ok dalla Commissione Europea alla
previsione del DL n. 70/2011, convertito in L. 106/2011, per i datori di lavoro
nella tipologia di imprese e lavoratori autonomi operanti nel Mezzogiorno ed in
particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, di poter fruire di un credito d’imposta per ogni nuovo
lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato assunto a tempo indeterminato.
Per avere il bonus, sarà
necessario considerare l’effettivo incremento occupazionale mediante la
differenza tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato rinvenibile in ciascun mese, e il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti
l’arco di applicazione temporale del beneficio (maggio 2010 – maggio 2011).
L'assunzione che può beneficiare
del credito d’imposta deve essere operata nei 12 mesi successivi alla data di
entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011 e dunque fino al 12
maggio 2012.
Occorre avere la regolarità
contributiva dichiarata con il Durc ed è richiesto il documento di valutazione
dei rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non si ha diritto a fruire del
credito d’imposta se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato
è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla
data di entrata in vigore della legge, oppure nel caso in cui il datore di
lavoro non abbia mantenuto i posti di lavoro i 36 mesi precedenti, 24 mesi per
le pmi.
Un’altra ipotesi di decadenza del
credito d’imposta si ha nei casi di violazioni non formali, sia alla normativa
fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali
siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure per
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ex d.
lgs. 81/2008 coord. d. lgs. 106/2009, nonché per condotta antisindacale del datore
di lavoro dichiarata da provvedimenti emanati dalla magistratura.
Il datore di lavoro è tenuto altresì
alla restituzione del credito d’imposta in caso di mancata conservazione dei
posti di lavoro per 2 o 3 anni, ed in caso di violazioni fiscali e contributive
in materia di lavoro dipendente.
Il computo dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo parziale è in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Con l’attuale formulazione del
credito d’imposta, le assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati a tempo indeterminato, daranno diritto alla fruizione di un credito
d’imposta che consentirà alle imprese di recuperare il 50% dei costi salariali
sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.
I “costi salariali” sono riferiti alla retribuzione lorda prima
delle imposte, ovvero alla retribuzione lorda comprensiva dei contributi
obbligatori, come gli oneri previdenziali ed assistenziali.
Pertanto, chi ha già effettuato assunzioni dal 13 maggio 2011 con il rispetto dei criteri suddetti, o chi le effettuerà entro il 13 maggio 2012, assumendo lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che incrementino la base occupazionale nel Mezzogiorno, potrà fruire del credito d’imposta.
Francesca Maggiulli