Lunedì, 25 Novembre 2024

La Commissione Europea approva il credito di imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno



La Commissione Europea approva il credito di imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno

Ok dalla Commissione Europea alla previsione del DL n. 70/2011, convertito in L. 106/2011, per i datori di lavoro nella tipologia di imprese e lavoratori autonomi operanti nel Mezzogiorno ed in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di poter fruire di un credito d’imposta per ogni nuovo lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato assunto a tempo indeterminato.

Per avere il bonus, sarà necessario considerare l’effettivo incremento occupazionale mediante la differenza tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rinvenibile in ciascun mese, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’arco di applicazione temporale del beneficio (maggio 2010 – maggio 2011).

L'assunzione che può beneficiare del credito d’imposta deve essere operata nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011 e dunque fino al 12 maggio 2012.

Occorre avere la regolarità contributiva dichiarata con il Durc ed è richiesto il documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non si ha diritto a fruire del credito d’imposta se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure nel caso in cui il datore di lavoro non abbia mantenuto i posti di lavoro i 36 mesi precedenti, 24 mesi per le pmi.

Un’altra ipotesi di decadenza del credito d’imposta si ha nei casi di violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ex d. lgs. 81/2008 coord. d. lgs. 106/2009, nonché per condotta antisindacale del datore di lavoro dichiarata da provvedimenti emanati dalla magistratura.

Il datore di lavoro è tenuto altresì alla restituzione del credito d’imposta in caso di mancata conservazione dei posti di lavoro per 2 o 3 anni, ed in caso di violazioni fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente.

Il computo dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale è in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Con l’attuale formulazione del credito d’imposta, le assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati a tempo indeterminato, daranno diritto alla fruizione di un credito d’imposta che consentirà alle imprese di recuperare il 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.

I “costi salariali”  sono riferiti alla retribuzione lorda prima delle imposte, ovvero alla retribuzione lorda comprensiva dei contributi obbligatori, come gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Pertanto, chi ha già effettuato assunzioni dal 13 maggio 2011 con il rispetto dei criteri suddetti, o chi le effettuerà entro il 13 maggio 2012, assumendo lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che incrementino la base occupazionale nel Mezzogiorno, potrà fruire del credito d’imposta.

Francesca Maggiulli

 

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