Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 settembre 2010, n. 177, regolamento attuativo dell’art. 96 legge 21 novembre 2000, n. 342, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2010, regolamenta, in sostituzione del precedente regolamento D.M. 388/2001, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per l’acquisto di beni in materia di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus.
La modifica nasce sulla base dell’esperienza relativa all’attività svolta e maturata nel tempo, a partire dall’emanazione dell’art. 96 della legge 342/2000 e del D.M. attuativo 388/2001, che ha presentato nel corso degli anni numerose lacune sia nella gestione della stessa procedura, sia per le organizzazioni nel volontariato.
Il
regolamento detta all’amministrazione ed alle organizzazioni i criteri e le modalità per
presentare le richieste di contributo per la concessione dei contributi, con un linguaggio uniforme,
chiaro e preciso, fondamentale per un’interpretazione condivisa della normativa,
al fine di favorire l’uniformità e lo snellimento della procedura e rendere
trasparente e costruttivo il rapporto tra Amministrazione ed organizzazioni del
terzo settore, nonché qualificare l’attività reciproca d’informazione e
comunicazione per l’ottimizzazione dei risultati, nel rispetto anche di quanto
previsto dal D.Lvo 150/2009.
Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i
seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato,
costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della
legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della
medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all' art.10 del
decreto legislativo n.460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui
all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Le domande
devono essere compilate utilizzando l'apposito
formulario e devono essere inviate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno (fa
fede il timbro postale d’invio) e devono riguardare acquisti effettuati dal 1
gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.