Dal 1° gennaio 2012 le
Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la
presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.
L'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle
amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la
produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di
notorietà al cittadino.
La novità è stata
introdotta dall'articolo 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183,
che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR
28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare, la nuova
normativa dispone che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".
Le pubbliche amministrazioni allorquando, su richiesta dei soggetti privati, rilasceranno certificazioni dovranno apporre, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, a carico del responsabile, la mancanza della suddetta dicitura sui certificati rilasciati dalla amministrazione (lett. c-bis del comma 2, dell'articolo 74, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, introdotta dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183).