Lunedì, 25 Novembre 2024

Certificazione energetica deli immobili obbligatoria dal 1° gennaio 2012


Lombardia incalza con gli adeguamenti normativi regionali, in Puglia tutto fermo

Certificazione energetica deli immobili obbligatoria dal 1° gennaio 2012

A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE (Attestato di Certificazione Energetica).

Così stabilisce l'articolo 13 del Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, il cosiddetto “Decreto Rinnovabili”, in attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE.

Da gennaio gli annunci immobiliari di vendita o affitto dovranno obbligatoriamente riportare la classe energetica dell'edificio, così come indicato nell'ACE. Nel caso degli affitti l'obbligo è limitato agli immobili già dotati di attestato.

A tal proposito da notare che la Regione Lombardia è ancora una volta la prima a recepire le disposizioni normative, avendo già stabilito da marzo 2011 gli obblighi e le sanzioni per gli inadempienti, ma, nella maggior parte delle regioni italiane, le conseguenze del mancato inserimento della classe energetica negli annunci non sono ancora state definite.

La diffusione dell'informazione della classe energetica di un immobile,  prima del suo acquisto o della sua locazione, fornendo un'idea della spesa annuale dei consumi energetici, con il tempo influenzerà il mercato immobiliare, dando sempre più rilievo all'ACE che non sarà più sentito solo come un adempimento normativo obbligatorio, ma come un vero e proprio nuovo indice di ridefinizione del valore di un immobile.

Passiamo ora alla diversa e controversa situazione presente a tal riguardo nella Regione Puglia in cui invece è stato sospesa la gestione dell'elenco regionale dei Certificatori Energetici a seguito della sentenza n° 2426/2010, emessa dal TAR di Puglia l'11.06.2010, in risposta al ricorso promosso dall'Ordine degli Ingegneri delle Province di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, sono stati annullati i provvedimenti sanciti negli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento Regionale n°10 del 10/02/2010, poiché in contrasto con la normativa nazionale, art 117, comma 3 della Costituzione Italiana.

La Regione Puglia ha da allora preso tempo per definire la nuova procedura per consentire ai soggetti titolati l'inoltro delle attestazioni energetiche degli edifici.

La nuova procedura dovrebbe prevedere il pagamento di una somma, in corso di definizione, per ogni attestazione registrata tramite la procedura telematica. In attesa del nuovo regolamento e dunque stando così le cose dinanzi al vuoto normativo in cui versa la gestione del territorio nella Regione Puglia, sembra che i progettisti pugliesi potranno continuare a rilasciare a pieno titolo il Certificato di Sostenibilità Ambientale e l’ACE senza dover frequentare uno specifico corso di formazione e iscriversi nell’apposito elenco dei certificatori.  

Francesca Maggiulli

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