Il disegno di legge dell’assessore Fabiano Amati,
che contiene le norme per la prevenzione e la sicurezza delle costruzioni
attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato, riscuote il consenso
degli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri convocati dalla
quinta Commissione per le audizioni della Regione Puglia.
Il fascicolo del fabbricato è istituito per tutti
gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e dovrà contenere
tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica,
edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi
atti autorizzativi. Il fascicolo dovrà essere aggiornato ogni 10 anni e
comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di
fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso.
L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel
caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua,
gas, telefono, ecc.).
Per tutti i fabbricati esistenti, entro 6 mesi
dalla pubblicazione della legge, dovrà essere redatta, a cura dei proprietari,
una "Scheda informativa",
nella quale siano riportate informazioni che vanno dall'anno di costruzione al
referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, al certificato di
abitabilità, alla tipologia della struttura portante dell'edificio e degli
orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili. Anche in questo
caso la scheda dovrà essere aggiornata ogni 10 anni e comunque in occasione di
ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della
destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. Sempre entro 6
mesi dall'entrata in vigore della legge, i Comuni raggrupperanno i fabbricati
esistenti per probabile livello di rischio attuale, sulla base delle
informazioni e delle conoscenze sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche
del suolo, e, entro lo stesso termine, predisporranno un cronoprogramma
definito in base al livello di rischio, finalizzato alla sottoposizione dei
fabbricati interessati a verifica obbligatoria della condizione statica.
Per quanto riguarda invece i fabbricati pubblici e
privati ad uso pubblico, dovranno essere predisposte, entro 6 mesi, le schede
di rilevamento, che saranno aggiornate ogni qualvolta muteranno i dati in essa
riportati. In caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli
edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico, che riguardino in
particolare le soprelevazioni e gli aggregati, sarà necessario redigere il
progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti ed
adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse. Il disegno di legge prevede
un apparato sanzionatorio diretto a dissuadere ogni inadempimento agli
obblighi, perché le conseguenze dell'inadempimento attengono alla sospensione
dell'agibilità dei fabbricati.
Sono infatti previste: una pena pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e
relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione
dell'agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche.
Inoltre: gli immobili ritenuti a rischio dovranno
essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora i
comuni dovessero accertare mancati interventi, si procederà alla revoca dei
titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e
ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari.
Per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i quali sia stata accertata una situazione a rischio, sarà disposta l'immediata demolizione da parte del Comune con spese a carico del proprietario.