Lunedì, 25 Novembre 2024

Ok dai tecnici al Fascicolo dei fabbricati in Puglia



Ok dai tecnici al Fascicolo dei fabbricati in Puglia

Il disegno di legge dell’assessore Fabiano Amati, che contiene le norme per la prevenzione e la sicurezza delle costruzioni attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato, riscuote il consenso degli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri convocati dalla quinta Commissione per le audizioni della Regione Puglia.

 

Il fascicolo del fabbricato è istituito per tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi. Il fascicolo dovrà essere aggiornato ogni 10 anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso.

 

L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.).

 

Per tutti i fabbricati esistenti, entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge, dovrà essere redatta, a cura dei proprietari, una "Scheda informativa", nella quale siano riportate informazioni che vanno dall'anno di costruzione al referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, al certificato di abitabilità, alla tipologia della struttura portante dell'edificio e degli orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili. Anche in questo caso la scheda dovrà essere aggiornata ogni 10 anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. Sempre entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, i Comuni raggrupperanno i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale, sulla base delle informazioni e delle conoscenze sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo, e, entro lo stesso termine, predisporranno un cronoprogramma definito in base al livello di rischio, finalizzato alla sottoposizione dei fabbricati interessati a verifica obbligatoria della condizione statica.

 

Per quanto riguarda invece i fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico, dovranno essere predisposte, entro 6 mesi, le schede di rilevamento, che saranno aggiornate ogni qualvolta muteranno i dati in essa riportati. In caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico, che riguardino in particolare le soprelevazioni e gli aggregati, sarà necessario redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti ed adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse. Il disegno di legge prevede un apparato sanzionatorio diretto a dissuadere ogni inadempimento agli obblighi, perché le conseguenze dell'inadempimento attengono alla sospensione dell'agibilità dei fabbricati.

Sono infatti previste: una pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione dell'agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche.

Inoltre: gli immobili ritenuti a rischio dovranno essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora i comuni dovessero accertare mancati interventi, si procederà alla revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari.

Per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i quali sia stata accertata una situazione a rischio, sarà disposta l'immediata demolizione da parte del Comune con spese a carico del proprietario.

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