Possono
effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che nell’anno solare
precedente al periodo d’imposta hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro, per le
imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza
distinzione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700mila
euro.
E’ questo il
chiarimento contenuto nella risoluzione n. 15/E con cui l’Agenzia delle Entrate
spiega, tra l’altro, che i contribuenti che non superano le nuove soglie e
scelgono la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a
debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando
l’importo dovuto della percentuale dell’1%
- entro il termine di pagamento delle somme dovute in
base al modello Unico, se viene presentato questo tipo di dichiarazione.
In questo caso, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16
marzo, oltre alla percentuale dell’1%, deve essere corrisposta l’ulteriore
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.