La Direzione Generale
per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine
agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n.
445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del
16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando
i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis
"stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del
DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni
effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o
assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione",
confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza,
l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC
dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000
secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è
apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale
disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i
contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla
"possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una
autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno
essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica
delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve
intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto
espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e,
specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui
questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il
DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il
contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il
Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire
d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle
Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una
dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal
legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71,
del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione
che le riceve.
Si comunica infine che,
in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti
tipologie:
§
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi
§
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento
diretto
§
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v.
potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o
dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate,
attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione
Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter
1Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo
all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie
in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di
somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della
regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua
natura, essere demandato al dichiarante". Sul punto, vedi anche
Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui "L'autocertificazione"
(cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime
l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed
alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione
delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo
contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla
verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di
procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale
dell'affidamento".
2Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente
(cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la
conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella
banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento
utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile
dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
3Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n.
207/2010.
4Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo
4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino
a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in
house.
5Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando
la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare,
quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di
DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il
range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate
richieste di DURC da parte di una o più P.A.