Lunedì, 25 Novembre 2024

Formazione obbligatoria per l’uso delle attrezzature con il nuovo Accordo Stato-Regioni


Approvata il 22 febbraio l’intesa sulle attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una


Formazione obbligatoria per l’uso delle attrezzature con il nuovo Accordo Stato-Regioni

La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’art. 73, comma 5, in base a cui “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione”.

L’Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.

Viene così disciplinata la formazione specifica per coloro che utilizzano le attrezzature elencate e la Conferenza precisa ache questa formazione non sia sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata asi sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Vengono individuate quali attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi), trattori agricoli e forestali, macchine movimenti terra (diversi tipi) pompa per calcestruzzo.

Vengono inoltre identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione).

Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

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