Pronto il codice tributo per usufruire in compensazione del credito per il “bonus straordinario famiglie”. Stabiliti, inoltre, con la risoluzione 115/E di oggi, anche i codici che i contribuenti dovranno usare per restituire il bonus famiglia o il bonus incapienti, se indebitamente fruiti, oppure per versare o portare in compensazione l’imposta sostitutiva sul lavoro straordinario.
Come ricorda la risoluzione, il dl anticrisi ha previsto che nei casi in cui il bonus famiglia non è erogato dal sostituto d’imposta, il contribuente può richiederlo con la dichiarazione dei redditi e può utilizzare in compensazione, mediante F24, il credito per il bonus risultante da Unico persone fisiche 2009.
Nel caso, invece, in cui il bonus famiglia o il bonus incapienti siano stati fruiti indebitamente da contribuenti, che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, dovranno essere utilizzati i codici tributo predisposti per la restituzione tramite modello F24 delle somme non spettanti.
Infine, la risoluzione istituisce anche il codice tributo per versare o compensare a seconda dei casi, sempre mediante F24, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico persone fisiche 2009.
I soggetti tenuti a versare o che possono compensare tramite il modello F24 devono utilizzare i seguenti codici:
- 6818 credito per il bonus straordinario famiglie;
- 4711 restituzione del bonus straordinario famiglie non spettante;
- 4700 restituzione bonus incapienti non spettante;
- 1816 imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui
compensi accessori del reddito da lavoro dipendente.
Il testo completo della risoluzione n. 115/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento.