Le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 entrano in vigore dal 30 aprile 2012 Entrano in vigore dal 30 aprile 2012 in attuazione della Direttiva 2004/40/CE, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, tra cui rientrano i campi elettromagnetici con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.
Il primo recepimento di tali prescrizioni in Italia si è avuto con il D.Lgs. 257/07, la cui entrata in vigore era prevista per il 30 aprile 2008.
Successivamente la Direttiva europea 2008/46/CE, entrata in vigore il 26 aprile 2008, posticipò di 4 anni l’attuazione dell’obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, tra cui campi elettromagnetici, dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, ex art. 208 del D.Lgs. 81/08, e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria, ex art. 211 del D.Lgs. 81/08.
Le misure di prevenzione e protezione previste, a cui adeguarsi entro il 30/04/2012:
- il datore di lavoro misura o calcola i livelli dei Campi Elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori;
- se i valori di azione sono superati e non è possibile escludere il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione;
- i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a Campi Elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica, a meno che non sia possibile evitare il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione;
- se, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento;
- i medico competente adegua il protocollo sanitario tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi, visitando eventuali lavoratori esposti almeno annualmente;
- i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di azione sono nell'immediato sottoposti a controllo medico, a meno che non si possibile evitare il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza.