Con la circolare 14/E diffusa
venerdì scorso, l’Agenzia delle Entrate illustra le linee guida sugli incentivi riservati ai cittadini
dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali
all’estero e che scelgono di tornare nel nostro Paese. In linea con il disposto
della Legge 238/2010, così come modificata dall’ultimo decreto Milleproroghe
(Dl 216/2011), il documento di prassi fa focus sui beneficiari
dell’agevolazione, sul contenuto degli incentivi e sulla procedura da seguire
per richiederli al proprio datore di lavoro.
La norma prevede che
hanno diritto agli incentivi i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1°
gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro
autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria
residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. A questo
proposito, il documento di prassi spiega che il termine assunzione “assorbe”
non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono
redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa, ad esempio, che
l’agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di
studio. Non solo. L’attività in Italia è agevolata anche se “slegata” da quella
estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese
trova l’agevolazione anche se non è attinente all’attività di studio o lavoro
svolta all’estero.
Possono beneficiare degli incentivi anche i cittadini
dell’Ue, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire
dal 20 gennaio 2009 e che, poi, sono stati assunti o hanno avviato un’attività
di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni
decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa
norma. La circolare, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno
in cui è stato presentato il disegno di legge relativo agli incentivi, è la
data a partire dalla quale conta l’assunzione o l’avvio dell’attività in
Italia.
In altre parole, accede al
beneficio non solo chi possiede i requisiti a questa data, ma anche chi li
matura successivamente, e comunque prima di essere assunto.
Possono accedere al beneficio
i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima
dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché il trasferimento sia
funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che
ne precedono l’inizio. Inoltre, ciò che pesa per accedere all’agevolazione è
che il cittadino abbia effettivamente svolto attività di lavoro o studio
all’estero e che possa dimostrarlo, anche se non si è iscritto all’AIRE.
In considerazione delle modifiche normative intervenute nel 2012, entro il 31 maggio prossimo i sostituti d’imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l’anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l’applicazione del beneficio per lo stesso anno.In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione. La circolare, infine, spiega che, a partire dall’anno d’imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta.