Domenica, 24 Novembre 2024

Modello 730 - 2012, arriva il vademecum delle Entrate per gli intermediari abilitati



Modello 730 - 2012, arriva il vademecum delle Entrate per gli intermediari abilitati

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E pubblicata oggi, fornisce tutte le istruzioni necessarie a sostituti d’imposta, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per il 2012. Novità in arrivo per i datori di lavoro che, da quest’anno, devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti. Ma anche indicazioni che riguardano la cedolare secca e l’Imu.

 

Più semplici e sicuri gli adempimenti dei sostituti d’imposta – Tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, a partire dal 2012, devono ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati. Adempimenti più snelli, quindi, oltre che sicurezza garantita circa la provenienza dei dati. Sono esclusi dall’invio telematico del 730-4 all’Agenzia delle Entrate, solo l’Inps e i sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La cedolare secca si fa spazio nel modello 730 – La circolare chiarisce a sostituti, Caf e professionisti che, chi nel 2011 ha versato l’acconto della cedolare secca, quest’anno può segnalare in dichiarazione l’adozione di questa opzione. In caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef non tutto è perduto. E’ sufficiente avvalersi nella prima ipotesi del ravvedimento operoso e, nella seconda,  presentare istanza per la correzione del codice tributo oppure indicare il maggior versamento dell’acconto Irpef nel 730 come acconto della cedolare secca.

 

Possibile pagare l’Imu usando il credito in dichiarazione - I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, possono scegliere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’Imu dovuta per l’anno 2012. In questo caso, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per effettuare il versamento dell’Imu.

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