Istituite le figure di guida turistica e accompagnatore turistico nella Regione Puglia, la cui abilitazione all'esercizio della professione seguirà al superamento di un apposito esame, effettuato a cura delle Province.
In attuazione del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, ex art. 14 L. 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, la Regione disciplina così l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.
E' guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati.
E' accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.
Le attività professionali sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turisticoricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell’artigianato e dei servizi.
Le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici. La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico regionale Viaggiareinpuglia.it.
La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia.