In merito all'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile nuove istruzioni ministeriali di carattere tecnico nella metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", per orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.
Il Ministero del lavoro evidenzia che elemento significativo dell’autonomia è il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature - che deve risultare dal registro dei beni ammortizzabili - da cui sia possibile evincere una effettiva capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire. Al contrario non è rilevante la proprietà o il possesso di minuta attrezzatura inidonea ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale, né tantomeno la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso.
Anzi, la suddetta circostanza per il Ministero, rappresenta un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia, è il riscontro di un’eventuale monoconunittenza.
Un regime di “presunzioni” sul piano della tecnica ispettiva parte dalla definizione del lavoratore autonomo, e fornisce i margini dell’“autonomia” nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile.
Qualora non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza - il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
• manovalanza;
• muratura;
• carpenteria;
• rimozione amianto;
• posizionamento di ferri e ponti;
• addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore
In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo dovrà contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, con apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria in attuazione del D.Lgs n. 758/1994.