La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota 8 maggio 2012 prot. 8712 è intervenuta a seguito delle novità introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35) che ha riformulato l'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, ripartendo l'attività di tutela delle lavoratrici madri fra le Aziende Sanitarie Locali e le Direzioni Territoriali del Lavoro.
La competenza delle ASL è il rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nei casi in cui la lavoratrice sia affetta da patologie che possano compromettere lo stato gravidanza ovvero in caso di preesistenti forme morbose che possono aggravare lo stato di gravidanza.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro provvedono al rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro laddove le condizioni di lavoro rientrino fra quelle degli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 accertata l'impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Viene chiarito che i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 17 sono:
- l’accertamento della condizione di rischio ravvisabile nella lavorazione vietata di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001 ovvero nelle attività che, pur non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 7, risultino, a seguito dell'accertamento ispettivo, pregiudizievoli per la salute della lavoratrice in stato di gravidanza o in allattamento;
- l’accertamento dell'impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Tali accertamenti, finalizzati alla verifica dei presupposti, ivi comprese le condizioni di lavoro e ambientali, saranno condotti esclusivamente dai servizi ispettivi delle Direzioni territoriali del Lavoro, senza possibilità di coinvolgimento di altre amministrazioni a fini consultivi.
La nota ministeriale spiega che in materia di decorrenza dei provvedimenti:
- l’emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrerà pertanto dalla data del provvedimento stesso;
- il provvedimento deve comunque essere adottato entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
- la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti l’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni;
- nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda a modificare le condizioni di lavoro o a spostare la lavoratrice ad altre mansioni, ovvero a trasmettere la dichiarazione relativa alla impossibilità di effettuare tale spostamento (presupposto per il rilascio immediato del provvedimento di interdizione), il provvedi mento verrà adottato nel termine di 7 giorni.